Nuova direttiva europea per la protezione dei lavoratori

22/12/2009

Sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 16 dicembre scorso, L 330/28 è stata pubblicata la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La direttiva in argomento sostituisce la precedente direttiva 83/477/CE del Consiglio del 19 settembre 1983 e consta di 26 articoli e di 3 allegati ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La nuova direttiva sull’amianto, dunque, sostituirà dal 5 gennaio 2010 la precedente direttiva del 1983, che ha subito, negli anni, diverse e sostanziali modifiche alcune delle quali, fra l'altro, già recepite dal nostro ordinamento ed abroga esplicitamente la direttiva del 1983 e le sue successive modifiche lasciando però inalterati i termini di recepimento degli obblighi connessi.
Nell’articolo 6 della direttiva viene precisato che, per tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8 della direttiva stessa, in particolare attraverso le seguenti misure:
  • il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
  • i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;
  • tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
  • l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
  • i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.
All’articolo 12 della direttiva viene precisato, anche, che per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all’articolo 8 della direttiva stessa nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell’aria, il datore di lavoro deve stabilire le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:
  • i lavoratori devono ricevere un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
  • devono essere affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’articolo 8 della direttiva;
  • deve essere evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento devono essere consultati su tali misure prima di procedere a tali attività. Nell’articolo 14 viene, altresì, precisato che i datori di lavoro devono prevedere un’idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e che tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico deilavoratori e a intervalli regolari.

A cura di Paolo Oreto


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