Nuova direttiva europea per la protezione dei lavoratori
22/12/2009
Sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 16 dicembre
scorso, L 330/28 è stata pubblicata la Direttiva 2009/148/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La direttiva in argomento sostituisce la precedente direttiva 83/477/CE del Consiglio del 19 settembre 1983 e consta di 26 articoli e di 3 allegati ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La nuova direttiva sull’amianto, dunque, sostituirà dal 5 gennaio 2010 la precedente direttiva del 1983, che ha subito, negli anni, diverse e sostanziali modifiche alcune delle quali, fra l'altro, già recepite dal nostro ordinamento ed abroga esplicitamente la direttiva del 1983 e le sue successive modifiche lasciando però inalterati i termini di recepimento degli obblighi connessi.
Nell’articolo 6 della direttiva viene precisato che, per tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8 della direttiva stessa, in particolare attraverso le seguenti misure:
© Riproduzione riservata
La direttiva in argomento sostituisce la precedente direttiva 83/477/CE del Consiglio del 19 settembre 1983 e consta di 26 articoli e di 3 allegati ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La nuova direttiva sull’amianto, dunque, sostituirà dal 5 gennaio 2010 la precedente direttiva del 1983, che ha subito, negli anni, diverse e sostanziali modifiche alcune delle quali, fra l'altro, già recepite dal nostro ordinamento ed abroga esplicitamente la direttiva del 1983 e le sue successive modifiche lasciando però inalterati i termini di recepimento degli obblighi connessi.
Nell’articolo 6 della direttiva viene precisato che, per tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 8 della direttiva stessa, in particolare attraverso le seguenti misure:
- il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
- l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto.
- i lavoratori devono ricevere un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
- devono essere affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all’articolo 8 della direttiva;
- deve essere evitata la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata