Nuove norme esercizio ascensori in servizio pubblico
29/01/2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2010 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 11 gennaio 2010 reacante "Norme relative all'esercizio
degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di
persone".
Le norme del decreto oggetto della presente notizia devono essere utilizzate per agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione sia minore di 15 gradi rispetto alla verticale e con l’emanazione del nuovo decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni.
Norme tecniche
Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio pubblico e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di attuazione della direttiva 95/16/CE.
La realizzazione dell'impianto in adesione a norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria dall'installatore, costituisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla direttiva 95/16/CE.
Documentazione, domanda, esecuzione dei lavori ed utilizzazione
La documentazione progettuale per l'installazione di un ascensore destinato al trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero relativa a modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, è soggetta all'approvazione degli organi regionali o degli enti locali delegati, che a tal fine richiedono preventivamente, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, agli uffici trasporti ad impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza.
L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di installazione di un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive importanti relative ad un impianto già in esercizio, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dai competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito dell'approvazione della documentazione di cui all'art. 3 del decreto oggetto della presebte notizia.
L'esercente, ultimata l'installazione dell'impianto, presenta all'autorità concedente domanda di apertura dell'ascensore al pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, l'espletamento delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
Esercizio, manutenzione, verifiche e prove periodiche
Agli ascensori in servizio pubblico è preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, un responsabile dell'esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 1533.
Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6,7,8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorita' di sorveglianza in precedenti verifiche.
© Riproduzione riservata
Le norme del decreto oggetto della presente notizia devono essere utilizzate per agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione sia minore di 15 gradi rispetto alla verticale e con l’emanazione del nuovo decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni.
Norme tecniche
Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio pubblico e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di attuazione della direttiva 95/16/CE.
La realizzazione dell'impianto in adesione a norme armonizzate, i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria dall'installatore, costituisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle persone di cui alla direttiva 95/16/CE.
Documentazione, domanda, esecuzione dei lavori ed utilizzazione
La documentazione progettuale per l'installazione di un ascensore destinato al trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero relativa a modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, è soggetta all'approvazione degli organi regionali o degli enti locali delegati, che a tal fine richiedono preventivamente, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, agli uffici trasporti ad impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza.
L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di installazione di un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive importanti relative ad un impianto già in esercizio, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dai competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito dell'approvazione della documentazione di cui all'art. 3 del decreto oggetto della presebte notizia.
L'esercente, ultimata l'installazione dell'impianto, presenta all'autorità concedente domanda di apertura dell'ascensore al pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, l'espletamento delle verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
Esercizio, manutenzione, verifiche e prove periodiche
Agli ascensori in servizio pubblico è preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, un responsabile dell'esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 1533.
Al fine di garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6,7,8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorita' di sorveglianza in precedenti verifiche.
A cura di Paolo
Oreto
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