Nuovo Codice Appalti: ANAC al lavoro e Ministeri dormienti
27/06/2016
Mentre sembra che stiano per essere definiti i primi due decreti sui livelli di progettazione e i corrispettivi, non possiamo non rilevare come l'ANAC, nonostante gli evidenti problemi strutturali (ricordiamo che ad oggi non ha risorse maggiori rispetto l'ex AVCP ma ha moltiplicato gli impegni), sia partita molto bene con la redazione delle prime linee guida, mentre i Ministeri competenti stiano perdendo più tempo nella redazione dei primi decreti attuativi previsti dal D.Lgs n. 50/2016.
In particolare, i provvedimenti già varati dall'ANAC e ancora consultazione sono complessivamente 10 e la situazione degli stessi è la seguente:
- 2 già approvati dall’ANAC relative alle linee guida sull'attività del Direttore dei lavori e del direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture (art. 111, commi 1 e 2) ed in coso di trasmissione al Consiglio di Stato ed alle competenti commissioni di Camera e Senato per il parere e per essere, successivamente, pubblicate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti; per le stesse la scadenza è del 18 luglio 2016 che difficilmente sarà rispettata;
- 3 già approvati dall’ANAC relativi alle linee guida che contengono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP: (art. 31, comma 5), alle linee guida sull’offerta economicamente più vantagguiosa (art. 213, comma 2) ed ai servizi di architettura e di ingegneria (art. 213, comma 2) ed in coso di trasmissione al Consiglio di Stato ed alle competenti commissioni di Camera e Senato per il parere (non previsto dalle norme); per le stesse la scadenza è del 18 luglio 2016 che difficilmente sarà rispettata;
- 2 in corso di approvazione da parte dell’ANAC e relativi alle linee guida sui contratti sottosoglia e sulle indagini di mercato (art. 36, comma 7) e sui commissari di gara (art. 78, comma 1); per le stesse le scadenze previste difficilmente saranno rispettate;
- 3 in Bozza in consultazione all’ANAC fino al 27 giugno; per le stesse le scadenze previste difficilmente saranno rispettate.
Per quanto riguarda i Ministeri, è già saltata la prima scadenza del 18 giugno 2016 entro la quale sarebbe stato dovuto pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento (leggi articolo).
Ricordiamo che fino alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
Altra scadenza che difficilmente sarà rispettata è quella del 18 luglio 2016 relativa al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata, dovrà definire:
- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programma-zione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
- i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
Ricordiamo che fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, continueranno ad applicare gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto
In conclusione, l’unico soggetto che sembra si sia mosso in modo efficace sino a questo momento sembra essere soltanto l’ANAC. L’allegata tabella, che provvederemo a tenere, costantemente, aggiornata, contiene tutti i 64 provvedimenti previsti all’interno del nuovo Codice e nella stessa è possibile rilevare su ogni provvedimento lo stato di attuazione.
Vi informiamo che stiamo predisponendo una nostra consultazione al fine di mettere in luce le principali criticità applicative del nuovo Codice. Per partecipare, potete inviare una mail a redazione@lavoripubblici.it contenente:
- articolo e comma del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo articolo e comma del D.Lgs. n. 163/2006 (se previsto)
- descrizione breve della criticità
- descrizione estesa della criticità
- possibile rimedio proposto
Le vostre segnalazioni saranno inviate tutte insieme come "I professionisti di LavoriPubblici.it" all'organo predisposto per la verifica dello stato di attuazione delle nuove norme.
Buon lavoro!
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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