Nuovo Codice Appalti: cosa accadrà in Sicilia?
26/04/2016
La pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice Appalti), oltre a revisionare integralmente il corpo normativo relativo ai lavori pubblici, sta creando non poche problematiche sia a livello nazionale che regionale.
L'immediata entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 sta già creando notevole "imbarazzo" in quelle stazioni appaltanti che avendo già preparato le carte per la gestione delle gare, si ritrovano a doverle riscrivere ai sensi della nuova disciplina. L’articolo 216 del nuovo Codice ha, infatti, stabilito che le nuove disposizioni si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore del Codice stesso. Quindi, tutte le gare pubblicate a partire dal 20 aprile 2016 dovranno rispettare il decreto legislativo n. 50 del 2016.
Speciale Codice Appalti
La situazione della Regione Sicilia
In Sicilia la situazione si mostra anche più ingarbugliata, perché essendo una regione a statuto speciale si era recepito il vecchio corpo normativo con la Legge 12 luglio 2011, n. 12 che recepiva in modo dinamico le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010. Con l'abrogazione integrale del D.Lgs. n. 163/2006 e parziale del D.P.R. n. 207/2010, la Sicilia si trova in un limbo normativo in cui non si capisce quale legge debba oggi regolare i lavori pubblici.
Di questo problema ne ho parlato con l'arch. Elio Caprì, presidente di Assoarching (Associazione regionale liberi professionisti architetti e ingegneri) e esperto del settore.
Arch. Caprì è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti. La vostra Associazione, Assoarching, insieme ad altre, aveva proposto alcune modifiche al testo; sono state accolte?
L’altro ieri sera incontro per caso sull’aereo che sta
tornando a Palermo da Roma, uno dei deputati siciliani eletti al
Parlamento e facente parte della maggioranza di governo; a questo
deputato, come ad altri, abbiamo spiegato, discusso e fatto
pervenire delle proposte di modifiche al testo del Nuovo
Codice.
Il deputato sorridendo mi dice: “Architetto risolti i tuoi
problemi con la nuova legge?”
Rispondo educatamente reprimendo diverse reazioni poco civili:
“Guarda che specialmente in Sicilia si bloccherà tutto per diverso
tempo e poi non erano i miei problemi ma i problemi di una
categoria professionale che continua ad essere esclusa dal mercato
del lavoro”.
L’episodio dimostra qualche cosa. La nostra incapacità di far
comprendere ai nostri interlocutori politici che norme
approssimative o errate non mortificano solo la nostra categoria ma
tutto il settore dei lavori pubblici e alla fine tutta la
collettività. Ed inoltre che vengono approvate dal Parlamento norme
di importanza fondamentale per la nostra economia senza che i
deputati si rendano conto dell’effettivo impatto di tali norme.
E per rispondere alla sua domanda, nessuna delle proposte e degli
emendamenti proposti sono stati inseriti nel testo
pubblicato.
Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016
Ma un giudizio sul Nuovo Codice?
La fretta che alla fine, nonostante i due anni a
disposizione, ha caratterizzato l’emanazione del Nuovo Codice,
traspare tutta dai 220 articoli del DLgs. n. 50 pubblicati in
Gazzetta il 19 Aprile scorso. Si intuisce che non si è avuto
neanche il tempo di una attenta revisione di quanto si doveva
comunque pubblicare e traspare la contradditorietà di alcune
norme.
Alcuni esempi: all’art. 26 –Verifica preventiva della
progettazione, al comma 6, vengono elencati i soggetti che possono
effettuare la verifica. Alla lettera b) si rimanda all’articolo 24,
comma 1, lettere d), e),f), g), h) ed i). Ma l’art. 24 si ferma
alla lettera d).
Inoltre i diversi articoli che interessano noi tecnici sono
disseminati nel corpo del testo e un articolo come il 157, inerente
l’affidamento degli incarichi, si trova al Capo IV quasi alla fine
del testo normativo. Gli altri articoli che ci riguardano sono
disseminati nel testo: si va dall’art. 24 poi all’art. 36 poi
all’art. 46, all’art. 83, all’art. 95 all’art. 106 e all’art.
152.
L’art. 24 riproduce il precedente art. 90 del D.Lgs.163/2006 per
cui la progettazione, in via prioritaria, viene nuovamente delegata
agli uffici tecnici degli Enti. Ma all’art. 113 il famoso incentivo
del 2% a favore degli stessi uffici, viene previsto per le attività
di programmazione e di direzione dei lavori ma non per la
progettazione.
Ma questi sono aspetti di dettaglio. La considerazione più
importante che occorre fare è che assistiamo ad una occasione
mancata. Il “cambio verso” non c’è stato. Il nuovo Codice ripete la
stessa impostazione culturale del precedente. La centralità del
progetto, la qualità dell’architettura, la valorizzazione dei
giovani professionisti: tutto ciò non esiste nel nuovo testo in
contrasto con quanto inizialmente dichiarato.
Siano a quando non si perverrà ad una Legge sulla
architettura, come in altri paesi europei, continueremo a
subire una normativa che ci assimila alle Imprese. In 220 articoli
non esiste un articolo sulla qualità del progetto e gli articoli
che riguardano i concorsi di architettura e di idee sono
sostanzialmente ricopiati dal precedente Codice e liquidati in
appena cinque articoli e tre pagine mentre ad esempio per i
contratti di concessione vi sono ben sedici articoli e ben
quattordici pagine.
Inoltre permane l’istituto dell’avvalimento che tutte le componenti
del settore avevano richiesto che fosse abolito e imposto il
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, come tutti
sanno, è il sistema di aggiudicazione meno trasparente
possibile.
Vorrei evidenziare un altro aspetto del nuovo testo. Abbiamo un
Nuovo Codice a metà: nel testo sono presenti più di cinquanta
rimandi tra Linee Guida che deve emanare l’ANAC e Decreti attuativi
che devono emanare i Ministeri. Per l’applicazione di numerosi
articoli si rimanda alle norme di cui al precedente Regolamento DPR
207/2010
Scarica la tabella di concordanza
E nella Regione Sicilia cosa avverrà?
Il D.Lgs. 50 abroga il D.Lgs. 163/2006; nella nostra Regione con la legge regionale 12/2011 si era recepito in maniera dinamica il D.Lgs. 163/2006. La sua abrogazione dal 19 aprile fa decadere la vigenza del 163 in Sicilia e pertanto rientrano come vigenti le norme precedenti di cui alla legge regionale 7/2002 e le sue successive modifiche ed integrazioni. E’ pertanto ovvio che il nostro parlamento regionale debba, con atto legislativo specifico, recepire il Nuovo Codice facendo salve alcune norme che riguardano ad esempio la programmazione e gli UREGA. Sono del parere pertanto che finchè non si procederà a tale passaggio legislativo sia vigente in Sicilia la normativa previgente alla legge regionale 12/2011. Sarebbe necessario che con un solo articolo, inserito ad esempio nella finanziaria-bis, si recepisse subito il Nuovo Codice rimandando un intervento legislativo più articolato ad una fase successiva.
Ringrazio l'arch. Caprì per il prezioso contributo.
A cura di Ing. Gianluca Oreto
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