Nuovo Codice Appalti e AVCpass: dall'ANAC indicazioni sul regime transitorio
17/05/2016
Come previsto dal nuovo Codice Appalti (art. 81, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
Nelle more della pubblicazione del decreto del MIT per la definizione della Banca dati e in base al nuovo quadro normativo vigente, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito (Comunicato 4 maggio 2016) che è da ritenersi valida la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto previsto dall'art. 81 comma 2 del nuovo Codice, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.
È utile ricordare che l'art. 81
(Documentazione di gara) del nuovo Codice recita:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono
indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro
esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della
documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per
i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e
la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si
provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva
informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti
di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla
definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al
funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche
dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre
2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo
con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni
stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività
di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si
applica l’articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto,
ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire
l’interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità
individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto
responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o
organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice
dell’amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di
qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al
medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun
documento, possono essere utilizzati anche per gare
diverse.
Il
nuovo Codice degli Appalti |
L’articolo fa riferimento al principio dettato dall’articolo 1, comma 1, lettera z) della Legge delega n. 11/2016 in vui viene stabilito:
- che la documentazione che prova il possesso dei requisiti per la partecipazio-ne alle procedure di appalto sia acquisita soltanto mediante la banca dati nazionale degli operatori economici, banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture;
- la possibilità di riuso in gare diverse degli esiti dell’accertamento dei citati re-quisiti;
- che, così come previsto al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrut-ture, sentita l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno indicati i dati e i documenti inerenti la partecipazione alle gare e al loro esito, le regole tec-niche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione degli stessi dati nonché le modalità operative per l’informatizzazione degli stessi dati;
- che una gestione che ostacoli l’interoperabilità delle banche dati da parte del responsabile delle stesse individuato dal ministero, è oggetto di valutazione della performance;
- con apposita disposizione transitoria, che, fino all’adozione del citato DM In-frastrutture le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati AVCPass presso l’ANAC.
Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, saranno indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvederà alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definirà le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
Come indicato all'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici potranno utilizzare la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC secondo quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 157/2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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