Nuovo Codice Appalti e Decreto Parametri: dagli Architetti la richiesta di obbligatorietà
26/09/2016
Con l'approvazione delle nuove Linee guida ANAC sui servizi di Architettura e di Ingegneria arriva il positivo commento del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
Ricordiamo che le Linee guida recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, non sono previste specificatamente all'interno dell'articolato del codice ma, in via del tutto generale, tra le “linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile” previsti all'articolo 213, comma 2 del nuovo Codice. L'ANAC ha, dunque, ritenuto necessario individuare nuove regole (in sostituzione di quelle di cui alla deliberazione n. 4 del 25/2/2015) per l'affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria e di architettura, partendo da un'interpretazione sistematica delle norme del Codice, sia di quelle specificamente dedicate ai citati servizi sia di quelle disposizioni che attengono all'affidamento dei servizi in generale.
Ricordiamo anche che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1767 del 20 agosto 2016 (leggi news) sulle linee guida relative all’OEPV, al RUP ed ai Servizi di architettura ed ingegneria (SIA), ha sottolineato il carattere non vincolante dei provvedimenti. Sui ritardi relativi ai decreti attuativi del Codice e sui provvedimenti vincolanti di ANAC abbiamo già scritto parecchio (leggi news).
Positivo è, comunque, il giudizio del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Per Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale "vengono superate una parte delle criticità che il Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente alla Rete delle Professioni tecniche, aveva – sin da subito – rilevato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Per superare altre criticità sarà necessario invece un decreto correttivo del nuovo Codice".
A parere del vicepresidente del CNAPPC "Le Linee Guida Anac appena approvate, recependo buona parte delle nostre proposte, tracciano un percorso per riaprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e per garantire maggiore trasparenza negli appalti. Percorso che è necessario proseguire con forza e convinzione per non tagliare fuori dal mercato i professionisti che non hanno avuto l'opportunità di lavorare negli ultimi anni. Adesso ci aspettiamo, dal Governo, segnali positivi per ripristinare regole certe e trasparenza nella determinazione dell'importo posto a base di gara e per la scelta delle procedure di affidamento da adottare".
"A questo proposto - sottolinea ancora La Mendola - confidiamo nella disponibilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad intervenire per fare chiarezza e sciogliere i nodi circa l'obbligatorietà dell'utilizzo del Decreto Parametri, assolutamente indispensabile per scongiurare il rischio che le stazioni appaltanti possano sottostimare l'importo dei compensi da porre a base di gara ed affidare conseguentemente servizi, come la progettazione, con procedure errate scegliendo, ad esempio, l'affidamento diretto anziché una procedura aperta, in violazione ai più elementari principi di trasparenza".
"Apprezziamo - conclude La Mendola - la disponibilità manifestata sempre dal MIT per il superamento delle difficoltà che ancora oggi impediscono la concreta valorizzazione dei concorsi quale strumento ideale per selezionare i migliori progetti e per affidare le fasi successive della progettazione al vincitore dello stesso concorso".
In realtà le linee guida in argomento, relativamente alla determinazione del corrispettivo a base d’asta non hanno e non avrebbero potuto portare nulla di nuovo perché linee guida, per altro, non vincolanti, non possono modificare lo spirito della legge che nel nostro caso al secondo periodo dell’articolo 24 precisa puntualmente, che i corrispettivi determinati attraverso il decreto parametri possono e non devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo di affidamento. In pratica, dunque, le stazioni appaltanti dovrebbero motivare l’utilizzazione del nuovo decreto mentre senza l’utilizzazione dello stesso non devono motivare nulla.
Per altro, leggendo con attenzione la Relazione AIR allegata alle linee guida stesse è possibile notare, al paragrafo 5.5.4 soltanto u suggerimento da parte dell’ANAC che così si pronuncia “In ordine alla non obbligatorietà dell’applicazione del DM sulle tariffe si ritiene che nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese”. Ancora, dunque, soltanto un consiglio che ha come conclusione quanto affermato dall’ANAC stessa, in merito ad eventuali sanzioni per le stazioni appaltanti, al successivo paragrafo 5.5.5 in cui viene affermato che “La suggerita previsione di sanzioni in caso di mancata applicazione del DM sulle tariffe non può essere accolta in assenza di una norma di rango primario che la contempli e ne stabilisca i minimi edittali”. Quindi, nessuna sanzione per le stazioni appaltanti che non utilizzano il decreto parametri.
E’ vero che il bicchiere pieno a metà può essere visto come mezzo pieno o come mezzo vuoto e noi lo vediamo mezzo vuoto a differenza dell’amico Rino La Mendola che lo considera mezzo pieno ma la vita è bella appunto perché è varia ed occorre avere rispetto delle opinioni di tutti noi che, a vario titolo, abbiamo a cuore il futuro della libera professione
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: