Nuovo Codice Appalti e Superspecialistiche: tutto pronto per il decreto del MIT
15/11/2016
Dopo il via libera del Consiglio di Stato (leggi articolo) che con il parere n. 2189 del 21 ottobre 2016 aveva dato l'OK definitivo, è tutto pronto per il decreto del Ministero delle Infrastrutture sulle c.d. opere superspecialistiche previste all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e per le quali non è ammesso l'avvalimento.
Lo scorso 10 novembre 2016 è, infatti, arrivata la firma del Ministro Graziano Delrio sul decreto per il quale è stato previsto un periodo di monitoraggio che consentirà di valutare gli effetti della nuova norma e procedere all'aggiornamento delle disposizioni previste.
Il decreto definisce puntualmente le'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Nel dettaglio, tali opere ad alto contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica sono le seguenti:
- OG 11 - Impianti tecnologici;
- OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2-B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e libraio;
- OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B - Componenti per facciate continue;
- OS 21 - Opere strutturali speciali;
- OS 25 - Scavi archeologici;
- OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 - Strutture in legno.
Requisiti di specializzazione
Il decreto stabilisce, inoltre, i requisiti di specializzazione previsti per le suddette opere specialistiche. Fermo restando i requisiti previsti dall'art. 83 (criteri di selezioni e soccorso istruttorio) del D.Lgs. n. 50/2016, il decreto prevede di:
- avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti - CATEGORIE: OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32
- disporre di un adeguato stabilimento industriale specificatamente adibito alla produzione di beni oggetto della relativa categoria - CATEGORIE: OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32
- nella categoria OG 11 possedere per ciascuna delle categorie specializzate individuate con l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, radiofonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40%
- categoria OS 28: 70%
- categoria OS 30: 70%
L'operatore in possesso dei requisiti di cui all'ultimo punto nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.
L'allegato A al decreto contiene il dettaglio descrittivo delle opere superspecialistiche.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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