Nuovo Codice dei contratti: Cantone interviene sui motivi di esclusione (art. 80)
14/11/2016
Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) interviene sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
Il Presidente Cantone interviene sull’argomento con un comunicato datato 26 ottobre in cui in merito all’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3), precisa che l’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma prevede che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi:
- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita, invece, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nello stesso comunicato è, poi, precisato che in merito all’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, commi 2), l’art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.
Sempre nel comunicato è precisato che, in riferimento alle modalità di dichiarazione, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.
Per ultimo, il comunicato, in riferimento alla verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione, precisa che, in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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