Nuovo Codice dei contratti: Il silenzio dei media sui provvedimenti attuativi

14/09/2016

Sembra che il terremoto del 24 agosto, la broncopolmonite della Clinton, il referendum costituzionale ed il problema della governabilità di Roma Capitale abbiano fatto calare il silenzio dei media sui problemi legati alle opere pubbliche ed a tutti i provvedimenti attuativi del nuovo Codice che attendono, ormai da parecchio tempo, di essere resi definitivi e pubblicati al fine di iniziare ad inserire tutti i tasselli che mancano per rendere completo ed operativo il nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 che ha mandato in pensione il previgente d.lgs. n. 163/2006.

Dei 19 provvedimenti per i quali sono stati già abbondantemente superati termini previsti nell’articolato del codice ne sono stati pubblicati e resi operativi soltanto 3 mentre la situazione dei rimanenti 16 è la seguente.

Provvedimenti sui quali si sono espressi le commissioni parlamentari ed il Consiglio di Stato all’inizio del mese di agosto e per i quali si attende la versione definitiva dell’ANAC:

  1. Linee guida che definiscono una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti del RUP (articolo 31, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016).

 

Provvedimenti con bozza in consultazione all’ANAC fino al 27 giugno mentre, a tutt’oggi, l’ANAC stessa non ha pubblicato la versione post consultazione:

  1. Linee guida da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono significative (art. 80, comma 13);
  2. Linee guida relative al controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti (art. 181, comma 4);
  3. Linee guida che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi e le modalità di rilascio della relativa certificazione (art. 83, comma 10).

 

Provvedimenti sui quali si sono espresse le commissioni parlamentari ma per i quali si attende il parere del Consiglio di Stato dal 21 giugno 2016:

  1. Linee guida relative alle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure dei contratti sottosoglia e delle indagini di mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, comma 7);
  2. Atto che istituisce l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamenti dei contratti pubblici e che definisce i requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto (art. 78, comma 1)

 

Provvedimenti approvati dall’ANAC in data 21/6/2016 e peri i quali si attende l’emanazione dopo il necessario parere del Consiglio superiore dei LL.PP. , delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato:

  1. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento (art. 111, commi 1 e 2)

 

Provvedimenti per i quali non si hanno, a tutt’oggi, notizie:

  1. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono definite, tra l’altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali (art. 21, comma 8);
  2. Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC con cui vengono definiti, tra l’altro, i requisiti delle società di professionisti (art. 24, comma 2);
  3. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera con procedure semplificate per l’archeologia preventiva (art. 25, comma 13);
  4. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale (art. 38, comma 2);
  5. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui è definito l’elenco delle opere di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11);
  6. Decreto del Ministro della difesa con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (art. 159, comma 4);
  7. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) (art. 23, comma 13);
  8. Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negozia-zione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati (art. 58, comma 10);
  9. Linee guida relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità (art. 177, comma 3).

Sono trascorsi, ormai 150 giorni dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti ma la tabella dei provvedimenti attuativi allegata alla presente notizia continua a restare con molte delle caselle relative allo stato dei provvedimenti, desolatamente vuote.

                                                                             A cura di Arch. Paolo Oreto



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