Nuovo Codice dei contratti: Sulla Gazzetta il nuovo Regolamento sul precontenzioso
20/10/2016
Con un comunicato datato 5 ottobre ma pubblicato soltanto ieri, il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha reso noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto all'articolo 211 del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Regolamento è in vigore già da oggi.
Ricordiamo che, così come disposto al comma 1 del citato articolo 211, il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. Poiché, poi, a seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche, si è reso necessario, con un Comunicato del Presidente, specificare le modalità di trattazione delle istanze pregresse ed, in particolare è precisato che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.
Il nuovo regolamento in oggetto costituisce, come già evidenziato, attuazione dell’art. 211 del d.lgs., n. 50 e sostituisce i regolamenti già approvati ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. n) del d.lgs. n. 50/2016 e la principale novità introdotta consiste nella possibilità per le parti interessate di manifestare la volontà di uniformarsi al parere, con la conseguenza di renderlo vincolante, attraverso un duplice alternativo meccanismo:
- su istanza singola, qualora le altre parti esprimano il loro consenso entro dieci giorni dalla comunicazione dell’istanza;
- su istanza congiunta, nella quale sia stata espressa la volontà di attenersi al parere.
L’istruttoria dell’istanza è caratterizzata dalla massima celerità e dal metodo scritto, affinché la procedura possa concludersi entro trenta giorni dalla sua presentazione.
Nel citato comunicato, poi, il Presidente Raffaele Cantone aggiunge che, a seguito della nuova disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche e, tra queste, è di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (articolo 3, comma 2 e articolo 4, comma 2), come raccomandata dal Consiglio di Stato nel parere n. 1920 del 14 settembre 2016, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio.
Al nuovo Regolamento è, poi, allegata la relazione di accompagnamento unitamente al:
- modulo informatico per la presentazione di istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- modulo informatico per la presentazione di istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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