Nuovo Regolamento Codice appalti: Pubblicato sulla Gazzetta il DPR n. 207/2010

13/12/2010

Sul supplemento ordinario n. 270 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Così come previsto all'articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), il nuovo regolamento n. 207/2010 (così dovremo abituarci a chiamarlo) entrerà in vigore, centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, l'8 giugno 2011 data sino alla quale resterà in vigore il Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999.
Avremo, quindi, un congruo margine di tempo in cui dovremo familiarizzare con il nuovo articolato che, in verità, è conosciuto ormai da parecchi mesi e che ha fatto nascere consensi ma anche numerosi dissensi.

Soltanto alcune parti del Regolamento n. 207/2010 entreranno in vigore il prossimo 25 dicembre al termine dei canonici 15 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta.
Si tratta in dettaglio degli articoli 73 e 74 rubricati rispettivamente “Sanzioni pecunarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività di attestazione” e “Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione”.
In particolare il 25 dicembre 2010 entreranno in vigore le sanzioni per le SOA sino ad un massimo di 25.822 euro (art. 73, comma 1) nei casi più lievi di mancate risposte alle richieste dell'Autorità, di mancate comunicazioni e di violazione agli obblighi di comunicazione e conservazione della documentazione e sino ad un massimo di 51.545 euro (art. 73, comma 2) nei casi più gravi di trasmissione di documenti non veritieri e svolgimento dell'attività in maniera non conforme. In aggiunta alla sanzione pecuniaria è prevista, altresì, la sanzione della sospensione da un minimo di 120 giorni ad un massimo di un anno.
Per le imprese è prevista, invece, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25.822 euro (art. 74, comma 1) nel caso di mancata risposta alle richieste dell'Autorità.

Il testo del Regolamento allegato alla presente notizia è quello pubblicato sulla Gazzetta completo di note ed i file scaricabili sono i seguenti:
  • Decreto con Indice;
  • Note;
  • Parte I - Disposizioni comuni - da art. 1 ad art. 8;
  • Parte II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari - da art. 9 ad art. 251;
  • Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria nei settori ordinari - da art. 252 ad art.270;
  • Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari - da art. 271 ad art.338;
  • Parte V - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali - da art. 339 ad art.342;
  • Parte VI - Contratti eseguite all'estero - da art. 343 ad art.356;
  • Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni - da art. 357 ad art.359;
  • Allegati.

Quasi tutto l'articolato del nuovo regolamento, entrerà in vigore, quindi, il 9 giugno 2011 ed avremo tempo per studiare dettagliatamente quelle norme che si differenziano dalle attuali contenute del D.P.R.n. 554/1999.
Gli aspetti più innovativi che in questo momento ci vengono in mente sono quelli legati:
  • alle due nuove classifiche intermedie (art. 61, comma 4) III-bis e IV-bis, rispettivamente sino a 1.500.000 e sino a 3.500.000 euro, che rende più facile la qualificazione delle piccole e medie imprese;
  • all'obbligatorietà della verifica dei progetti prima della loro validazione da parte del responsabile del procedimento (articoli 44 - 59) con la precisazione che la verifica deve accertare, tra l'altro, la completezza della progettazione, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso e l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  • alla possibilità, nelle gare di progettazione, di scegliere esclusivamente l'offerta più vantaggiosa con l'obbligo da parte degli enti appaltanti di indicare un tetto massimo di ribasso (art. 266, comma 1, lettera c1) e con la precisazione che nel caso di ribassi più alti di quello indicato l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
  • all'istituzione del responsabile del procedimento anche nel caspo di contratti relativi a servizi e forniture (articolo 272).

Ovviamente, su ogni novità introdotta, da oggi al 9 giugno si dirà tutto ed il contrario di tutto.
Valga ad esempio il problema dell'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria per i quali riscontriamo un generale apprezzamento dei rappresentanti delle categorie professionali che ritengono come con il nuovo sistema si porrà rimedio ai ribassi eccessivi ed una generale disapprovazione dei liberi professionisti che in molti commenti vedono questo nuovo sistema introdotto dal D.P.R. 207/2010 come una possibilità di scelte soggettive e non oggettive da parte delle pubbliche amministrazioni.
Una novità è contenuta, poi, nell’articolo 266, comma 1, lettera c1) in cui viene precisato che nelle gare di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 Euro il ribasso percentuale deve essere unico "in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento".
Questa ultima indicazione, di fatto, limiterà i ribassi ma porterà le varie stazioni appaltanti a definire soglie percentuali in relazione ai lavori per i quali si deve effettuare la gara di progettazione.
Potremo trovarci di fronte a percentuali fissate con metodologia diversa da ogni amministrazione e, quindi, variabili non soltanto in funzione della tipologia di lavoro ma, anche, in funzione della decisione della stazione appaltante stessa.
Ma si verificherà, certamente, che i professionisti, conoscendo la percentuale limite fissata dall'ente appaltante, si attesteranno, tutti, sul medesimo ribasso rendendo ininfluente l'offerta nella parte relativa al prezzo e l'aggiudicazione dovrà basarsi, quindi, su altri indicatori molto più aleatori del prezzo (adeguatezza dell'offerta, caratteristiche metodologiche dell'offerta stessa).
E' come, per intenderci, facendo riferimento ai lavori, se ogni stazione appaltante abbia la possibilità di definire autonomamente, sempre per ogni tipologia di lavoro, il ribasso massimo che l'impresa può offrire. Si verificherebbe, ovviamente, che le imprese offrirebbero tutte lo stesso ribasso massimo e che l’aggiudicazione si giocherebbe soltanto su altri parametri, in genere, più soggettivi.

Ricordiamo, per ultimo, che il nuovo Regolamento n. 207/2010 è stato registrato dalla Corte dei Conti il 30 novembre scorso e nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale appaiano i vuoti relativi agli articoli o parte di articoli non registrati dalla Cortte stessa; ci riferiamo:
  • all'articolo 72 nella sua interezza;
  • all'articolo 79, comma 21;
  • all'art. 238, comma 1, frase: “o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici”;
  • all'art. 327, comma 2;
  • all'art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti: OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS28; OS 29; OS 30; OS 34;
  • all'art. 357, comma 22, frase:"“In relazione all'articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione";

A cura di Paolo Oreto


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