OBBLIGO MARCATURA CE
05/06/2007
E’ partito l’obbligo della marcatura CE per una tipologia di
manufatti prefabbricati in calcestruzzo, ossia gli “elementi
strutturali”. I cementi comuni sono stati il primo gruppo di
prodotti edili per i quali la marcatura CE è diventata
obbligatoria. Nel mese di ottobre si sono aggiunti anche i prodotti
geotessili, gli appoggi strutturali e gli impianti di gestione
delle acque di scarico. Dall’1 giugno 2007 la “squadra” dei
prodotti sottoposti a marcatura CE di è allargata per comprendere
anche i componenti di calcestruzzo prefabbricati, poi toccherà ai
prodotti per l’isolamento termico, i blocchi di gesso ed i prodotti
ferrosi per l'edilizia.
L'industria potrà trarre numerosi benefici dall'attuazione della direttiva e dall'uso della marcatura CE per i prodotti edili. I materiali da costruzione - attualmente sottoposti ad una lunga serie di procedure di valutazione e di certificazione, che variano da un paese all'altro - saranno dotati del marchio CE sulla base di disposizioni armonizzate (ossia sottoposte ad un sistema di certificazione unico) valide per tutto il mercato europeo. Questo permetterà ai produttori dei singoli prodotti di beneficiare del nuovo sistema, migliorando allo stesso tempo i metodi di progettazione ed i sistemi di costruzione.
Naturalmente, per chi non è in regola c’è lo stop alla commercializzazione nei paesi UE. L’allargamento della marcatura CE agli “elementi strutturali” fa, dunque, partire un periodo di fuoco per i produttori che dovranno progressivamente adeguare la propria produzione in un processo che terminerà l’1 giugno del 2008, data in cui per tutte le tipologie di “elementi strutturali” sarà obbligatoria la marcatura.
L’obbligatorietà di questa certificazione, richiesta dalla normativa UE, che fissa i requisiti minimi in tema di sicurezza e salute degli utilizzatori e consente la libera circolazione delle merci nei paesi membri, è un appuntamento molto importante per le oltre 2000 aziende che in questo tipo di produzione impegnano specificamente circa 30 mila addetti. Di queste, 1200 sono imprese industriali vere e proprie, 200 delle quali riunite nell’associazione di categoria Assobeton.
Ma entriamo nel dettaglio e diamo qualche delucidazione in merito alla marcatura CE.
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza (o conformità) a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo. La presenza del marchio CE garantisce ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso.
Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore dell'edificio.
La procedura prevista dall'Art. 11, comma 4 del DPR 246/93 prevede che, entro 90 giorni dalla stesura del suddetto processo verbale, le pubbliche autorità emanino un provvedimento motivato al fabbricante, al possessore dei prodotti nonché al costruttore dell'edificio.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
Gli elementi che comprovano l’attestazione di conformità sono:
1. Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare: a) il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato; b) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in particolare il campo di utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto; e) le condizioni particolari d’uso del prodotto; f) il numero del certificato; g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato; il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato.
2. La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in particolare: a) il tipo di procedura seguito; b) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in particolare il tipo, l’identificazione e l’utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto; e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto; f) il numero della dichiarazione; g) eventualmente, il nome e l’indirizzo dell’organismo riconosciuto ed i documenti da essa forniti; h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
La marcatura CE dei prodotti da costruzione prevede 6 livelli che definiscono la criticità del prodotto e quindi la complessità della certificazione. Tale criticità è definita da: 1+, 1, 2+, 2, 3+, 3, 4. La 1+ definisce il massimo di criticità e complessità, la 4 il minimo, che si estrinseca in una semplice autocertificazione da parte del produttore.
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L'industria potrà trarre numerosi benefici dall'attuazione della direttiva e dall'uso della marcatura CE per i prodotti edili. I materiali da costruzione - attualmente sottoposti ad una lunga serie di procedure di valutazione e di certificazione, che variano da un paese all'altro - saranno dotati del marchio CE sulla base di disposizioni armonizzate (ossia sottoposte ad un sistema di certificazione unico) valide per tutto il mercato europeo. Questo permetterà ai produttori dei singoli prodotti di beneficiare del nuovo sistema, migliorando allo stesso tempo i metodi di progettazione ed i sistemi di costruzione.
Naturalmente, per chi non è in regola c’è lo stop alla commercializzazione nei paesi UE. L’allargamento della marcatura CE agli “elementi strutturali” fa, dunque, partire un periodo di fuoco per i produttori che dovranno progressivamente adeguare la propria produzione in un processo che terminerà l’1 giugno del 2008, data in cui per tutte le tipologie di “elementi strutturali” sarà obbligatoria la marcatura.
L’obbligatorietà di questa certificazione, richiesta dalla normativa UE, che fissa i requisiti minimi in tema di sicurezza e salute degli utilizzatori e consente la libera circolazione delle merci nei paesi membri, è un appuntamento molto importante per le oltre 2000 aziende che in questo tipo di produzione impegnano specificamente circa 30 mila addetti. Di queste, 1200 sono imprese industriali vere e proprie, 200 delle quali riunite nell’associazione di categoria Assobeton.
Ma entriamo nel dettaglio e diamo qualche delucidazione in merito alla marcatura CE.
La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la rispondenza (o conformità) a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo. La presenza del marchio CE garantisce ai consumatori che il prodotto abbia le necessarie caratteristiche di sicurezza d'uso.
Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore dell'edificio.
La procedura prevista dall'Art. 11, comma 4 del DPR 246/93 prevede che, entro 90 giorni dalla stesura del suddetto processo verbale, le pubbliche autorità emanino un provvedimento motivato al fabbricante, al possessore dei prodotti nonché al costruttore dell'edificio.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
Gli elementi che comprovano l’attestazione di conformità sono:
1. Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare: a) il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato; b) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in particolare il campo di utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto; e) le condizioni particolari d’uso del prodotto; f) il numero del certificato; g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato; il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato.
2. La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in particolare: a) il tipo di procedura seguito; b) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in particolare il tipo, l’identificazione e l’utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto; e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto; f) il numero della dichiarazione; g) eventualmente, il nome e l’indirizzo dell’organismo riconosciuto ed i documenti da essa forniti; h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
La marcatura CE dei prodotti da costruzione prevede 6 livelli che definiscono la criticità del prodotto e quindi la complessità della certificazione. Tale criticità è definita da: 1+, 1, 2+, 2, 3+, 3, 4. La 1+ definisce il massimo di criticità e complessità, la 4 il minimo, che si estrinseca in una semplice autocertificazione da parte del produttore.
A cura di Gianluca
Oreto
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