OEPV, tutte le fasi di gara illustrate dal Consiglio di Stato

22/01/2014

Nel caso di selezione delle offerte da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 e segg. D.Lgs. n. 163/2006), il procedimento di gara si svolge, normalmente, in tre fasi: in due fasi sono necessarie prevalenti competenze amministrative ed in una fase sono necessarie prevalenti competenze tecniche.

Questa la tesi del Consiglio di Stato che, con un'interessante sentenza, la n. 3228 dell'11 giugno 2013, ha illustrato in modo semplice e chiaro come si svolge nelle sue diverse le fasi la procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Prima fase: operazioni preliminari alla valutazione delle offerte
Le attività preliminari alla valutazione delle offerte sono eseguite dal seggio di gara o direttamente dal responsabile del procedimento unico (RUP), di norma il dirigente preposto alla competente struttura organizzativa della stazione appaltante (che si avvale anche dei funzionari del suo ufficio), che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 "svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti" e, ai sensi del comma 3, lettera c) "cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure".

Dopo aver ricevuto le offerte, l'amministrazione procede alla verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (e l'osservanza delle regole sulla produzione dei documenti).

Apertura dei plichi
La stazione appaltante provvede quindi, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi delle diverse offerte che (di norma) contengono tre buste: la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione tecnica) e la busta C (offerta economica).

La stazione appaltante, disposta l'idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all'apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici (artt. 38 e 39 del codice degli appalti) e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara (artt. 41 e 42 del codice), nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara.

L'amministrazione procede poi, sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.). Anche tale documentazione è poi conservata in plico sigillato.

Seconda fase: valutazione delle offerte tecniche
Dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell'offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. A tale seconda fase provvede l'apposita Commissione tecnica, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 283, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010.
In una o più sedute riservate, la Commissione verifica la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara (e delle altre regole che la stessa Commissione si è data).

Terza fase: comunicazione dell'esito della gara
Completato l'esame dell'offerta tecnica, l'amministrazione procede, nuovamente in seduta pubblica, ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi. Quindi, verificata l'integrità del plico contenente le buste con le offerte economiche (e l'integrità delle singole buste), l'amministrazione procede all'apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l'indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti e la determinazione (matematica) dei punteggi connessi ai prezzi.
Il seggio di gara formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo.

Responsabili
Nella prima fase della procedura, ai relativi atti (apertura dei plichi, verifica della documentazione amministrativa e presa d'atto della documentazione tecnica) provvede, in seduta pubblica, il seggio di gara.
Le operazioni di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte tecniche (seconda fse) sono espletate, in uno o più sedute riservate, dalla commissione giudicatrice.
Le operazioni della terza fase conclusiva dell'iter di gara (comunicazione dell'esito della valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria) sono infine espletate, in seduta pubblica, dal seggio di gara.

Verifica dell'anomalia
Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento per la verifica dell'anomalia, l'art. 284 del D.P.R. n. 207 del 2010, nel dare attuazione all'art. 88 del Codice in relazione agli appalti di servizi, rinvia all'art. 121 del D.P.R. n. 207 che, al comma 10, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede espressamente che, qualora vi siano offerte da sottoporre alla verifica di congruità, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice "..qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita".
Da tali disposizioni si evince che è il responsabile del procedimento ad essere investito anche della funzione di svolgere la verifica dell'anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, della apposita Commissione (o della stessa Commissione tecnica).

Gabriele Bivona


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Sentenza