OPERATIVO IL DECRETO-LEGGE CHE CONGELA IL BLOCCO
09/10/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2007 n. 229 è stato
pubblicato il Decreto Legge 1 ottobre 2007 n.159, recante
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l`equità sociale”, in vigore dal 3 ottobre 2007, che è
compreso nella Manovra 2008 insieme al Disegno di Legge finanziaria
2008 (1817 A/S).
Il provvedimento è ora all’esame della 5ª Commissione permanente (Bilancio) del Senato, in sede referente, per la successiva conversione (1819 A/S).
Tra le disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel citato Decreto Legge, si segnala l’art. 19, che stabilisce, tra l’altro, che la sospensione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, prevista nell’ipotesi di morosità del beneficiario rispetto al pagamento di cartelle esattoriali a lui notificate, entrerà in vigore solo a decorrere dall’emanazione del Regolamento attuativo.
Come noto, infatti, in base allart. 48-bis del D.P.R. 602/1973, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e, contestualmente, segnala tale circostanza al competente agente della riscossione, ai fini dell’avvio dell’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Le modalità attuative della disposizione, in base al comma 2 del citato art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, sono normativamente rinviate ad un emanando Regolamento del Ministro dell’Economia e Finanze.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, da principio, con la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 28/2007, superando il dettato normativo, ha anticipato la piena efficacia della disposizione.
Successivamente, con la C.M. n. 29/2007, è stato ulteriormente specificato che la verifica della posizione del contribuente dovesse essere effettuata, in via prioritaria, tramite l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato.
Il D.L. n. 159/2007, chiarendo in modo definitivo l’operatività della disposizione in questione, ha previsto che:
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Il provvedimento è ora all’esame della 5ª Commissione permanente (Bilancio) del Senato, in sede referente, per la successiva conversione (1819 A/S).
Tra le disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel citato Decreto Legge, si segnala l’art. 19, che stabilisce, tra l’altro, che la sospensione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, per importi superiori a 10.000 euro, prevista nell’ipotesi di morosità del beneficiario rispetto al pagamento di cartelle esattoriali a lui notificate, entrerà in vigore solo a decorrere dall’emanazione del Regolamento attuativo.
Come noto, infatti, in base allart. 48-bis del D.P.R. 602/1973, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare se il beneficiario sia moroso rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, l’ente erogante non procede al pagamento e, contestualmente, segnala tale circostanza al competente agente della riscossione, ai fini dell’avvio dell’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.
Le modalità attuative della disposizione, in base al comma 2 del citato art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, sono normativamente rinviate ad un emanando Regolamento del Ministro dell’Economia e Finanze.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, da principio, con la Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 28/2007, superando il dettato normativo, ha anticipato la piena efficacia della disposizione.
Successivamente, con la C.M. n. 29/2007, è stato ulteriormente specificato che la verifica della posizione del contribuente dovesse essere effettuata, in via prioritaria, tramite l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato.
Il D.L. n. 159/2007, chiarendo in modo definitivo l’operatività della disposizione in questione, ha previsto che:
- la norma sulla sospensione dei pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni si applichi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del Regolamento attuativo.
A tal proposito, si ritiene che l’art.19 del citato D.L. 159/2007 superi gli orientamenti ministeriali secondo i quali le disposizioni sulla sospensione dei pagamenti delle P.A. fossero già pienamente efficaci, anche in assenza dell’emanazione del Regolamento attuativo; - abbia natura interpretativa dell’originaria formulazione dell’art. 48-bis, ribadendo l’intento a suo tempo manifestato di rinviare la definizione delle modalità operative della disciplina ad un apposito Regolamento;
- sia abrogata la disposizione secondo la quale anche le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute al controllo della morosità del beneficiario, prima di effettuare pagamenti di ammontare superiore a 10.000 euro;
- l’importo di 10.000 euro, oltre il quale si procede all’eventuale blocco dei pagamenti, possa essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito, con Decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e Finanze.
Fonte: www.ance.it
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