Obbligo di POS per i professionisti: sanzione di 500 euro per chi trasgredisce
05/03/2015
Sanzione amministrativa di 500 euro per i professionisti che non si
saranno dotati di adeguati strumenti elettronici per il pagamento
tramite carte di debito.
E in questo modo viene messa la parola fine sull'interpretazione che il Consiglio Nazionale Forense unitamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al sottosegretario Enrico Zanetti avevano dato a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), modificato dall'art. 9, comma 15-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n.150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15) (articolo 1 - articolo 2 - articolo 3).
Dopo l'entrata in vigore della norma che prevedeva dall'1 luglio 2014, per i professionisti e per le imprese, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati tramite bancomat e carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, era stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto, con la partecipazione stabile dei rappresentanti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul tema della diffusione delle transazioni con carte di pagamento (leggi articolo). A quanto sembra, il tavolo è servito solo per studiare i modi per rendere davvero obbligatoria la norma.
E', infatti, all'esame del Senato il Ddl n. 1747 recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro", costituito da 2 soli articoli che prevedono detrazioni fiscali per ogni transazione che passa tramite la forma di pagamento elettronico (ma non sui costi fissi) e sanzioni per chi non si dota dei nuovi strumenti. In particolare, è prevista una sanzione di 500 euro per chi non si dota di POS e un'altra di 1.000 euro nel caso il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi dello strumento di pagamento elettronico o a darne comunicazione.
Riporto di seguito integralmente i 2 articoli, lasciando come sembra a voi l'onere di commentarli
Art. 1. - Benefici fiscali derivanti dall'uso di strumenti di pagamento elettronici
1. I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che, in adempimento dei commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti elettronici di cui ai medesimi commi 4 e 5, hanno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.
Art. 2. - Sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, sui quali, ai sensi del citato articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, grava l'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori a 30 euro e che ancora non abbiano provveduto a munirsi di adeguati mezzi a tale scopo destinati, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ha luogo a seguito di segnalazione da parte del fruitore del servizio cui sia stata negata la possibilità di pagare per il tramite di strumenti elettronici importi superiori a 30 euro. A tal fine, l'utente del servizio deve segnalare la violazione di legge ai competenti uffici della Guardia di finanza, i quali provvedono alle opportune verifiche e alla conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, laddove sia stata accertata la violazione di legge. I controlli afferenti la dotazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 di adeguati strumenti di pagamento elettronici possono avere luogo anche su impulso della stessa Guardia di finanza senza necessità di preventive segnalazioni, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa laddove venga accertata la violazione.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, il soggetto sanzionato deve dare comunicazione, all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata.
4. In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui, entro il termine di cui al comma 3, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa vigente o a darne comunicazione, è irrogata a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della sanzione di cui al comma 1, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 4, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici, è disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.
© Riproduzione riservata
E in questo modo viene messa la parola fine sull'interpretazione che il Consiglio Nazionale Forense unitamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al sottosegretario Enrico Zanetti avevano dato a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), modificato dall'art. 9, comma 15-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n.150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15) (articolo 1 - articolo 2 - articolo 3).
Dopo l'entrata in vigore della norma che prevedeva dall'1 luglio 2014, per i professionisti e per le imprese, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati tramite bancomat e carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, era stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto, con la partecipazione stabile dei rappresentanti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul tema della diffusione delle transazioni con carte di pagamento (leggi articolo). A quanto sembra, il tavolo è servito solo per studiare i modi per rendere davvero obbligatoria la norma.
E', infatti, all'esame del Senato il Ddl n. 1747 recante "Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro", costituito da 2 soli articoli che prevedono detrazioni fiscali per ogni transazione che passa tramite la forma di pagamento elettronico (ma non sui costi fissi) e sanzioni per chi non si dota dei nuovi strumenti. In particolare, è prevista una sanzione di 500 euro per chi non si dota di POS e un'altra di 1.000 euro nel caso il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi dello strumento di pagamento elettronico o a darne comunicazione.
Riporto di seguito integralmente i 2 articoli, lasciando come sembra a voi l'onere di commentarli
Art. 1. - Benefici fiscali derivanti dall'uso di strumenti di pagamento elettronici
1. I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che, in adempimento dei commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti elettronici di cui ai medesimi commi 4 e 5, hanno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.
Art. 2. - Sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, sui quali, ai sensi del citato articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, grava l'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori a 30 euro e che ancora non abbiano provveduto a munirsi di adeguati mezzi a tale scopo destinati, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ha luogo a seguito di segnalazione da parte del fruitore del servizio cui sia stata negata la possibilità di pagare per il tramite di strumenti elettronici importi superiori a 30 euro. A tal fine, l'utente del servizio deve segnalare la violazione di legge ai competenti uffici della Guardia di finanza, i quali provvedono alle opportune verifiche e alla conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, laddove sia stata accertata la violazione di legge. I controlli afferenti la dotazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 di adeguati strumenti di pagamento elettronici possono avere luogo anche su impulso della stessa Guardia di finanza senza necessità di preventive segnalazioni, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa laddove venga accertata la violazione.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, il soggetto sanzionato deve dare comunicazione, all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata.
4. In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui, entro il termine di cui al comma 3, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa vigente o a darne comunicazione, è irrogata a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della sanzione di cui al comma 1, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 4, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici, è disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.
A cura di Gianluca Oreto | - | Segui @lucaoreto |
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