Offerte anomale: la valutazione va fatta sull'offerta complessiva e non sulle singole voci
28/09/2010
La verifica dell'anomalia delle offerte da parte della p.a. deve
avere ad oggetto la valutazione dell'offerta nel suo insieme al
fine di accertare se essa risponda o meno all'interesse della
stazione appaltante e non la valutazione delle singole voci di
prezzo. Ed, inoltre, per quanto concerne gli obblighi di assunzione
dei disabili, la normativa prevede il rilascio della certificazione
di ottemperanza nell'ipotesi in cui, pur sussistendo scoperture
nella quota di riserva, vi siano iniziative in corso aventi ad
oggetto interventi di collocamento mirato, anche tramite la stipula
di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
Sono queste le principali indicazioni emerse nella sentenza n. 6495 dell'8 settembre 2010, mediante la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla verifica di anomali e al tema di diritto al lavoro dei disabili, e del relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 333/2000).
In particolare, i giudici del Consiglio di Stato, in merito al diritto al lavoro dei disabili, presuppongono che per la valida partecipazione ad una gara è sufficiente la presentazione del certificato in cui l'Autorità competente confermi l'ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili nell'ipotesi che pur sussistendo scoperture nella quota di riserva, vi siano iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato, anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
In riferimento alla verifica di anomalia, il Consiglio di Stato ha condiviso quanto stabilito dai giudici di primo grado, ossia che non compete alla commissione preposta all'esame delle offerte per l'aggiudicazione di pubblici appalti verificare se vi sia o meno rispetto della normativa fiscale. Né il sindacato del giudice può spingersi sino a sindacare le ragioni per le quali la commissione tecnica preposta alla verifica dell'anomalia non abbia ritenuto di chiedere l'ausilio di competenze specialistiche esterne in materia fiscale, al fine di verificare il peso fiscale sugli utili derivanti dall'appalto. La commissione esaminatrice è semplicemente tenuta a valutare la congruità complessiva dell'offerta e non le singole voci che la compongono, ivi compresa quella fiscale.
Nelle memorie del ricorso in secondo grado, l'appellante aveva affermato che il solo fatto che alcune voci di prezzo siano state ritenute incongrue dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'intera offerta avrebbe dovuto essere dichiarata anomala. Il CdS, confermando quanto stabilito dal TAR, ha rilevato come dalla consulenza risulti che anche in presenza di alcune voci di prezzo che presentavano lievi discordanze rispetto al prezzo congruo, l'incidenza sul prezzo finale dell'appalto era pari solo allo 0,89%. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che si tratti di una percentuale che oggettivamente non può portare ad un giudizio di inattendibilità dell'intera operazione economica e comunque non poteva comportare una valutazione negativa dell'offerta del concorrente, confermando il giudizio positivo reso dalla stazione appaltante sull'anomalia dell'offerta e la conseguente aggiudicazione dei lavori. Le modeste divergenze di alcune voci di prezzo non sono idonee a ritenere l'inattendibilità dell'offerta complessiva del concorrente.
Infine, il Consiglio di Stato ha osservato come l'operato della commissione appositamente nominata per la verifica delle offerte anomale è immune da ogni vizio, in quanto non ha verificato solamente le specifiche inesattezze di ogni elemento dell'offerta, ma ne ha valutato globalmente la serietà e l'attendibilità. Inoltre il giudizio sull'anomalia costituisce una valutazione tecnico discrezionale, rispetto alla quale il giudice non può intervenire, a meno che non sia ravvisabile una sua evidente illogicità ed incoerenza.
© Riproduzione riservata
Sono queste le principali indicazioni emerse nella sentenza n. 6495 dell'8 settembre 2010, mediante la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla verifica di anomali e al tema di diritto al lavoro dei disabili, e del relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 333/2000).
In particolare, i giudici del Consiglio di Stato, in merito al diritto al lavoro dei disabili, presuppongono che per la valida partecipazione ad una gara è sufficiente la presentazione del certificato in cui l'Autorità competente confermi l'ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili nell'ipotesi che pur sussistendo scoperture nella quota di riserva, vi siano iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato, anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
In riferimento alla verifica di anomalia, il Consiglio di Stato ha condiviso quanto stabilito dai giudici di primo grado, ossia che non compete alla commissione preposta all'esame delle offerte per l'aggiudicazione di pubblici appalti verificare se vi sia o meno rispetto della normativa fiscale. Né il sindacato del giudice può spingersi sino a sindacare le ragioni per le quali la commissione tecnica preposta alla verifica dell'anomalia non abbia ritenuto di chiedere l'ausilio di competenze specialistiche esterne in materia fiscale, al fine di verificare il peso fiscale sugli utili derivanti dall'appalto. La commissione esaminatrice è semplicemente tenuta a valutare la congruità complessiva dell'offerta e non le singole voci che la compongono, ivi compresa quella fiscale.
Nelle memorie del ricorso in secondo grado, l'appellante aveva affermato che il solo fatto che alcune voci di prezzo siano state ritenute incongrue dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'intera offerta avrebbe dovuto essere dichiarata anomala. Il CdS, confermando quanto stabilito dal TAR, ha rilevato come dalla consulenza risulti che anche in presenza di alcune voci di prezzo che presentavano lievi discordanze rispetto al prezzo congruo, l'incidenza sul prezzo finale dell'appalto era pari solo allo 0,89%. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che si tratti di una percentuale che oggettivamente non può portare ad un giudizio di inattendibilità dell'intera operazione economica e comunque non poteva comportare una valutazione negativa dell'offerta del concorrente, confermando il giudizio positivo reso dalla stazione appaltante sull'anomalia dell'offerta e la conseguente aggiudicazione dei lavori. Le modeste divergenze di alcune voci di prezzo non sono idonee a ritenere l'inattendibilità dell'offerta complessiva del concorrente.
Infine, il Consiglio di Stato ha osservato come l'operato della commissione appositamente nominata per la verifica delle offerte anomale è immune da ogni vizio, in quanto non ha verificato solamente le specifiche inesattezze di ogni elemento dell'offerta, ma ne ha valutato globalmente la serietà e l'attendibilità. Inoltre il giudizio sull'anomalia costituisce una valutazione tecnico discrezionale, rispetto alla quale il giudice non può intervenire, a meno che non sia ravvisabile una sua evidente illogicità ed incoerenza.
A cura di Ilenia
Cicirello
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