Offerte tecniche tra migliorie e varianti: la lente del Consiglio di Stato
di Redazione tecnica - 03/02/2021
Valutazioni delle offerte tecniche, proposte di migliorie, varianti: c'è tutto questo (e molto altro ancora a dire il vero), all'interno della sentenza del Consiglio di Stato n. 282/2021.
Il divieto di varianti
La questione è semplice per i giudici del Consiglio di Stato: bisogna stabilire se gli interventi proposti dalla società che poi è risultata vincitrice del bando siano dei miglioramenti oppure sono da considerarsi come una variante. La proposta migliorativa è sempre approvata dalla stazione appaltante. Mentre le varianti, come stabilito anche dalla "lex specialis", sono sempre vietate. Le società che hanno presentato ricorso non sono riuscite a dimostrare che l'offerta della società vincitrice contenesse una variante e non una proposta migliorativa. E non c'è riuscito nemmeno il perito di parte.
Variazione della tecnica costruttiva
Per le società che hanno fatto ricorso, l'utilizzo di altri materiali non previsti nel disciplinare di gara, è da considerarsi una variante. Ma, dicono i giudici, "la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica". Nel caso analizzato, la perizia presentata ai giudici non ha mai chiarito definitivamente la natura dell'intervento previsto dal disciplinare e l'utilizzo di diversi materiali.
Proposte tecniche migliorative
Nel disciplinare di gara erano attribuiti diversi punti alle proposte migliorative ed integrative rispetto al progetto esecutivo "in termini di materiali da utilizzare o/o lavorazioni integrative e/o soluzioni innovative e funzionali compatibili con il recupero e la valorizzazione del bene oggetto dell’intervento ed atte a garantire una maggiore qualità architettonica, il miglioramento delle condizioni di vivibilità, la massima economicità sia nella gestione che nella manutenzione delle opere, nonché una maggiore durabilità e ciclo di vita delle stesse". Un punto fondamentale per i giudici che consente di stabilire che "la circostanza che vi si faccia riferimento, non solo alla qualità dei materiali da utilizzare, ma anche alle "lavorazioni integrative" e/o alle "soluzioni innovative e funzionali", considerata unitamente all’elevato punteggio massimo previsto (25/100), consente di affermare che non è irragionevole ritenere, come ha ritenuto la commissione di gara, che non è variante la proposta di diversi materiali; tra le soluzioni innovative e funzionali rientra l’introduzione di "massetto armato con rete elettrosaldata" al posto dei «capo chiave metallici in facciata e della sottostruttura metallica dei solai»". Quest'ultima era la soluzione contestata dalle società che avevano fatto ricorso.
Le soluzioni innovative e funzionali
Le soluzioni innovative e funzionali erano previste dal disciplinare di gara e sono state oggetto di ricorso. Ma, spiegano i giudici, nel caso analizzato, i miglioramenti contestati, "pur consistendo in una variazione della tecnica costruttiva di intervento sui solai esistenti", questa "non comporta variazione tipologica, strutturale o funzionale del progetto esecutivo posto a base di gara, in quanto non altera i caratteri essenziali dell’edificio, ma, intervenendo sulle caratteristiche tecniche degli elementi strutturali interni ne garantisce comunque la prestazione richiesta". Rimane intatta la tipologia costruttiva e strutturale dell'edificio, così come i solai e la prestazione da assicurare per il rispetto delle norme anti-sismiche. Nessuna di queste affermazioni è stata smentita dalle società che hanno fatto ricorso. L'intervento proposto dalla società vincitrice, dunque, era coerente con quanto richiesto dall'appalto e con la tipologia e funzione del progetto. Viene, infatti modificata la tecnica costruttiva di un elemento strutturale dell'edificio che non stravolge il progetto a base di gara "ed è perciò compatibile col recupero e la valorizzazione del bene oggetto dell’intervento, come consentito dalla legge di gara".
Le variazioni migliorative sono possibili
Dicono i giudici: "A prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio". Questo perché, si legge ancora nella sentenza "per la considerazione che l’esclusione di qualsivoglia significativa diversificazione tra le offerte tecniche delle singole imprese, priverebbe di contenuti la previsione del detto criterio di aggiudicazione e che l’ammissibilità di modifiche soltanto marginali finirebbe per ridimensionarne la portata o l’utilità, mortificando la competizione tecnica tra le concorrenti".
Differenza tra proposte migliorative e varianti tecniche
Opportuno fare una distinzione, dice il Consiglio di Stato, tra miglioramenti consentiti e varianti. Le poposte migliorative "consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste". Come nel caso analizzato, in cui la proposta migliorativa non ha stravolto il progetto esecutivo. Il ricorso, dunque, è stato respinto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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