Oice: Limitazioni territoriali illegittime nei bandi di gara

12/09/2011

Con una nota indirizzata alla Città di Brunico e per conoscenza all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE) interviene sulla gara relativa alla "Progettazione del piano delle zone di pericolo della Città di Brunico" per contestare la clausola del bando che attribuisce un peso rilevante alla conoscenza del territorio.
Nella nota l'Oice precisa che le clausole del bando che impongono o riservano particolari privilegi alle preferenze o limitazioni territoriali, non soltanto non trovano alcuna base normativa nella vigente disciplina contenuta nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e nel Regolamento di attuazione n. 207/2010, ma introducono una restrizione della concorrenza assolutamente illeggittima.

Nella nota vengono anche richiamati:
  • la determinazione n. 3 del 17 febbraio 2010 in cui l'Autorità si è espressa in un caso simile precisando che non è possibile aderire alla "tesi circa la possibilità di prevedere una clausola del bando che limiti la partecipazione ad un concorso di idee dei soli soggetti residenti nella regione" perché, secondo l'Autorità, "tale possibilità è tassativamente esclusa dal disposto del comma 7 dell'indicato art. 26 del decreto legislativo n. 157/1995 secondo il quale l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione (e quindi a quelli di idee che ne sono una fattispecie) non può essere limitata al territorio nazionale o parte di esso";
  • il comunicato del Presidente dell'Autorità 20 ottobre 2010 in cui viene precisato che "i bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese. Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci. Detti principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, sia per quelli di valore inferiore, stante il rinvio dell'art. 121 del D.Lgs. 163/2006 alla Parte I del D.Lgs. 163/2006 e, dunque, all’art. 2 del detto decreto";
  • la delibera n. 5 del 7 luglio 2010 in cui l'Autorità, facendo riferimento alla determinazione n. 3/2000, ha ritenuto del tutto illegittima la limitazione territoriale in quanto essa "contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (articolo 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE)".

L'Oice, nella nota in argomento, alla luce di quanto precedentemente esposto chiede l'eliminazione delle clausole al fine di adeguare gli atti di gara alla normativa vigente, consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

A cura di Gabriele Bivona


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Lettera Brunico