Oneri ed onori della sicurezza: presupposti di tutela o formalismi incompresi? - Parte Seconda
02/10/2018
Chi scrive ritiene che qualsiasi pubblicazione tecnica nel campo della contrattualistica, ed in particolare della realizzazione di un’opera pubblica, debba avere come obiettivo finale la sua concreta utilità per gli operatori del settore.
Per questo, dopo il doveroso excursus storico-normativo dell’articolo precedente, nel proseguire l’analisi di un argomento alquanto complesso e piuttosto vasto, si vuole adesso porre l’accento su un aspetto più tecnico e pragmatico, trasferendo gli assunti teorico-giuridici nell’applicazione pratica.
Come già evidenziato nell’articolo precedente vi sono tre macro fasi nella realizzazione di un’opera pubblica:
- progettazione;
- affidamento;
- realizzazione.
In tutte, per quanto qui di interesse, vi è come filo conduttore che riguarda la sicurezza il soggetto coinvolto, chiunque esso sia ed in qualunque veste si proponga. Esso deve avere bene a mente che il legislatore comunitario e nazionale ha posto la sicurezza come elemento imprescindibile e primario del suo lavoro, sul quale non è consentito derogare.
A tale scia si è adeguata anche la giurisprudenza, soprattutto quella penale, con giudizi rigorosi laddove si è rilevata la mancata applicazione delle misure la cui vigenza è oramai più che ventennale.
Or bene, dopo questa necessaria premessa, è opportuno porre l’attenzione sugli aspetti della sicurezza nella progettazione di un’opera: progettare la sicurezza significa parlare di “Piano di Sicurezza e Coordinamento” o più sinteticamente del PSC e degli atti correlati.
Il PSC è un documento redatto in fase di progetto (comunque , di prassi, prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto) in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione in riferimento allo specifico cantiere.
Il PSC è parte integrante della progettazione e quindi della gara d’appalto per poi divenire punto di riferimento per la realizzazione dell’opera; il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e una serie di tavole esplicative.
Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).Nel caso infatti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Per esperienza personale molte volte il CSP si limita a svolgere a tavolino i propri compiti redigendo in breve tempo, tramite apposito software, una documentazione che, aihmè, può risultare una volta verificatosi il sinistro del tutto avulsa dal reale contesto operativo.
IL CSP deve seguire, a mio avviso, una costruzione logica che va dall’analisi delle condizioni sito specifiche, alla deduzione delle misure di prevenzione e protezione ed alla successiva redazione del PSC; il tutto secondo una ricostruzione logica che va descritta nel PSC e che deve basarsi su 1) sopralluoghi specifici e sulle 2) esigenze prospettate dalla committenza e del progettista.
I software non sono altro che strumenti ( ovvero “scatole vuote” di supporto per quanto riguarda i riferimenti normativi e tecnici ) che vanno adattati ed implementati con puntiglioso riferimento alle condizioni del cantiere sempre a valle , si ripete, si specifici sopralluoghi.
Quanto sopra a prescindere dagli evidenti obblighi ed adempimenti imposti dalla norma in fase di progettazione che si riassumo nella tabella a seguire:
una sola impresa |
più di un’impresa |
una sola impresa |
più di un’impresa |
|||
Verifica di idoneità tecnico-professionale |
SI |
SI |
SI |
SI |
Committente / Responsabile dei Lavori |
art. 90 c.9, art. 97 e All. XVII dlgs 81/2008(3) |
Nomina di Coordinatori Progettazione |
NO |
SI |
NO |
SI(a) |
Committente / Responsabile dei Lavori |
art. 90 commi 4 e 5 dlgs 81/2008 |
Redazione del PSC- Fascicolo |
NO |
SI |
NO |
SI(a) |
Coordinatori |
art. 91 commi 1 lett a) e b) – art. 92 comma 2 dlgs 81/2008 |
Stima dei costi della sicurezza |
SI (b) |
SI (c) |
NO |
SI(c) |
(b) stazione appaltante |
All. XV punto 4 81/2008 |
(a) Per i lavori privati non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire il Coordinatore per l’esecuzione nominato prima dell’inizio dei lavori redige il PSC e il fascicolo.
(b) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa subappaltante verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.
Ai sensi dell’art. Art. 100 del Dlgs 81/2008 il piano di sicurezza e di coordinamento è costituito da:
- una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo. E’ corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
- la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV.
I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del D.leg.vo 81/2008 ed attengono sinteticamente a:
L’aspetto fondamentale sia sotto il profilo della prevenzione che del contenzioso è quelle legato alle interferenze per la presenza di imprese non contemporanee.
Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze per le lavorazioni e per le opere rientranti nel campo di applicazione degli appalti pubblici.
Il cronoprogramma dei lavori, prendendo esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza, integra il cronoprogramma delle lavorazioni previsto dalla normativa speciale sugli appalti.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni.Nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Ai sensi dell’art. 4.1 dell’allegato XV del Dlgs 81/2008, ove é prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Inoltre, con il par. 4.1.3 viene precisato che la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si dovrà fare riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Ancora dopo molti anni si assiste, di contro, alla redazione di stime della sicurezza approssimative e di scarsa attinenza con le finalità della norma.
Nei corsi che svolgo ai colleghi, più volte segnalo l'incongruenza di tale quantificazione e l'omessa remunerazione di attività di coordinamento che a ben vedere semplificano , e di molto, la successiva attività in fase di esecuzione.
Si pensi, per esempio, all'utilizzo del ponteggio da parte di svariate imprese e soggetti e la cautela necessaria nel verificare preventivamente e quotidianamente prima dell'utilizzo la corretta conformazione del ponteggio rispetto alle previsioni del PIMUS.
Si ripetono infatti incidenti legati alle modifiche ed alterazioni del ponteggio da parte dei vari soggetti e , in caso di sinistro, la successiva ed ineludibile responsabilità del coordinatore nell'aver omesso di pretendere e verificare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e coordinamento (che nel caso del predetto ponteggio si concretano nel pretendere che prima di ogni utilizzo venga effettuata la verifica , formalizzata per iscritto, della permanenza della configurazione del ponteggio secondo le risultanze del PIMUS e delle norme comunque applicabili).
Or bene, prevedere nel computo la remunerazione per la redazione di un verbale prima dell'utilizzo del ponteggio, rappresenta un efficace strumento anche a garanzia del coordinatore.
L’impresa referente infatti verrebbe stimolata (oltre che obbligata) dalla previsione della remunerazione della corretta applicazione di una procedura volta a verbalizzare preventivamente l’utilizzo del ponteggio.
Il CSE, altro non dovrà fare , nel caso specifico altro che :
1) verificare l'idoneità del PIMUS e degli allegati;
2) accertare che venga individuato dall’impresa referente ( impresa principale o mandataria in caso di ATI) un soggetto che rediga il verbale di pre-utilizzo;
3) accertare che detto verbale venga regolarmente redatto;
4) predisporre la contabilità per la remunerazione di detta attività secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto.
Si rinvia ad un successivo articolo l’esame delle criticità legate alle modalità di allibramento dei costi della sicurezza focalizzandosi, in questa fase, sull'aspetto delicato legato alla corretta individuazione del soggetto CSE in termini di esperienza e competenze professionali al fine di non incorrere nella così detta"culpa in eligendo".
La trattazione di tale figura, delle sue competenze e responsabilità , non può discostarsi dalla delimitazione dei compiti e dalla definizione dei rapporti rispetto ad altre due figure, per così dire, "concorrenti" ed ugualmente significative nella gestione della sicurezza nei cantieri, vale a dire quella del committente e dell'appaltatore o, per fare uso della terminologia legislativa, del datore di lavoro dell'impresa esecutrice.
Per quanto attiene ai rapporti tra committente e coordinatore per l'esecuzione, si deve, innanzi tutto, chiarire che, insieme al coordinatore per la progettazione, egli è un collaboratore qualificato del committente o del responsabile dei lavori, i quali sono, per l'appunto, tenuti a sceglierlo nell'ambito di una categoria di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali specificamente indicati all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008.
La norma amplia la platea dei soggetti che possono svolgere le funzioni di coordinatore a svariate figure professionali.
Ebbene sul punto, per quanto notorie le problematiche relative al conflitto tra le competenze ascrivibili agli ingegneri, degli architetti o dei geometri, risulta dato oggettivo e riconosciuto dalla giurisprudenza come talune attività relative "applicazione della fisica" risultino di esclusivo appannaggio dell'ingegnere.
In termini pratici se,a titolo di esempio,la progettazione di un ponte risulta di esclusiva competenza dell’ingegnere, non è dato comprendere come possa un architetto o addirittura un geometra ( che comunque ha titolo per svolgere le funzioni di coordinatore) redigere gli atti di pertinenza del coordinatore.
Non si tratta di rivendicazioni legate a posizioni di rendita, ma alla consapevolezza che la singola e specifica formazione culturale è indispensabile per meglio valutare anche profili costruttivi intimamente connessi a questioni legate alla sicurezza.
In tale prospettiva per taluni interventi da eseguirsi in ambienti confinati ed a alto rischi chimico certamente un perito chimico risulta più idoneo di un ingegnere civile a svolgere le funzioni di coordinatore.
Ebbene, in tanti anni di attività (anche da Responsabile unico del procedimento), posso garantire che sono rarissimi i casi in cui il soggetto che affida l’incarico di coordinatore abbia piena consapevolezza della necessità che il soggetto incaricato abbia il necessario bagaglio culturale per affrontare al meglio l’attività da affidarsi.
Su tale aspetto l’affidamento sulla base dei criteri propri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi del curriculum professionale può risultare essenziale.
Un ulteriore argomento di grande attualità è quello legato alle complicanze legate agli interventi nei cantieri edili che risultano al contempo sistema azienda ai sensi dell’art. 26 del D.leg. vo 81.
Si pensi, a titolo di esempio, agli adeguamenti dei plessi scolastici casistica questa oggi molto ricorrente a valle degli eventi sismici e dei contributi concessi dallo Stato.
Professionalmente assisto con sorprendente frequenza alla messa in gara di elaborati afferenti la sicurezza che non tengono conto dell’attuale dettame normativo che, nel caso di sistema cantiere-azienda, può risultare ancora più critico.
In una scuola infatti a seconda del grado, è ragionevole aspettarsi che sulla stessa si intervenga durante il proprio utilizzo.
In questo caso sovviene l’obbligo da parte del committente ( Comune , Provincia , ecc) di redigere Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il quale è obbligatorio ed introdotto dall già citato art. 26 del testo unico sulla sicurezza.
Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori), oltre che le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
L’individuazione dei rischi derivanti da interferenze dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Ai costi della sicurezza del cantiere edile potranno quindi sommarsi i costi del DVRI.
Dette voci di costo andranno a loro volta a sommarsi agli oneri della sicurezza propri di ogni lavorazione e riferibili ad ogni singola impresa, come evidenziato nel grafico che segue:
Sugli oneri della sicurezza aziendali non si ritiene di dover aggiungere molto rinviando a specifico e diverso articolo scritto con l’avv. Raffarele Pelillo.
Sotto il profilo tecnico di pertinenza, anche al fine di dare un contributo nella fase di verifica di congruità, ci si limita a dire, che gli oneri della sicurezza, dichiarati dal singolo concorrente, andranno verificati per lo specifico cantiere.
Ogni commessa infatti potrebbe prevedere lavorazioni e correlati adempimenti in materia di sicurezza non compresi nel protocollo sanitario , di formazione ed informazione aziendale e tali da richiedere una implementazione e quindi un aggravio economico dei cd oneri.
Ne consegue che gli oneri per le attività eseguite saranno rendicontati e documentati sui costi effettivamente come sostenuti ( valutazione rumore, rischio chimico, visite ecc…) mentre gli adempimenti legati e sopravvenuti alla specifica commessa saranno documentati su base predittiva.
Nel prossimo articolo verranno approfonditi questi aspetti, avuto riguardo alla fase di affidamento dei lavori e quindi della congruità degli oneri dichiarati dall’impresa.
A cura di Ing. Pier Luigi Gianforte PhD
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