Oneri per la sicurezza aziendale, non obbligatoria l'indicazione negli appalti di lavori

08/11/2013

L'obbligo di indicare i costi per la sicurezza interna (art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006) è valido per le procedure di affidamento di forniture e servizi, ma non per gli appalti di lavori.

Lo ha affermato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4964 del 9 ottobre 2013, ribaltando una precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale. Il caso si riferisce ad una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto di lavori, in cui l'impresa classificatasi al quarto posto aveva proposto ricorso dinanzi al TAR in quanto le concorrenti che l'avevano preceduta in classifica non avevano indicato nelle rispettive offerte gli oneri per la sicurezza aziendale e ne chiedeva l'esclusione.

In primo grado, i giudici del TAR avevano accolto il ricorso osservando che:
  • dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), nonché art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), discende l'obbligo per le imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di indicare nella loro offerta "sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell'esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali)";
  • l'obbligo in questione è di carattere imperativo, in quanto posto a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, con conseguente valenza eterointegratice ex art. 1374 cod. civ. della legge di gara, laddove questa nulla preveda sul punto, come nel caso di specie;
  • l'omessa indicazione di tali oneri non può essere supplita mediante il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, configurando un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di un elemento essenziale di quest'ultima.

I giudici di secondo grado, riformando la sentenza del TAR, hanno ritenuto che il quadro normativo di riferimento conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale. Condividendo la tesi della amministrazione appellante, i giudici hanno ribadito che, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell'adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis - occorre distinguere:
  • i lavori da una parte
  • ed i servizi e forniture dall'altra.
Solo per questi ultimi l'art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, impone infatti uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante.

In particolare, il secondo periodo della disposizione in esame prescrive di indicare nell'offerta l'ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all'amministrazione di apprezzarne la congruità "rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture". Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 131 cod. contratti pubblici.

A cura di Gabriele Bivona


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