Onorari, indennità e spese dei periti e CTU in ambito penale e civile: le indicazioni del CNI

04/12/2015

Fornire agli ingegneri un'indicazione di carattere generale sulle modalità di compilazione delle note di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in ambito giudiziario. E' questo l'obiettivo del documento "Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei CTU in ambito penale e civile" predisposto dal Gruppo di Lavoro "Ingegneria Forense" del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e inviato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali con la circolare 20 novembre 2015, n. 630.

Dopo una premessa di natura normativa, il documento è stato suddiviso in 9 paragrafi:
  • 1. Diritto al compenso
  • 2. Misura degli onorari
    • Onorari variabili da un minimo ad un massimo
    • Onorari variabili a percentuale
    • Onorari a tempo
  • 3. Pluralità di quesiti
  • 4. Aumento degli onorari
  • 5. Indennità e spese
    • Indennità di viaggio e di soggiorno
    • Spese di viaggio
    • Rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico
  • 6. Domanda di liquidazione
  • 7. Decreto di pagamento
  • 8. Natura solidale del debito delle parti nei confronti del C.T.U.
  • 9. Opposizione al decreto di pagamento

I primi 5 paragrafi fanno riferimento all'art. 49 del D.P.R. 115/02 ovvero al diritto degli ausiliari del magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

La domanda di liquidazione va presentata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 115/02 per il quale le spettanze agli ausiliari del magistrato devono essere corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico e trascorsi duecento giorni dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno.

Il decreto di pagamento è regolato dall'art. 168 del D.P.R. n. 115/02, che stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato si effettua con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto va comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero. nonchè nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. Sul decreto il Giudice indica la parte, o le parti, gravate dall'onere del pagamento.

Per quanto riguarda il principio di solidarietà, pur non essendo codificato dalla normativa, è da ritenere sussistente nei rapporti fra il consulente tecnico d'ufficio e le parti del giudizio in relazione all'obbligazione inerente al compenso dovuto per l'attività svolta. Tale principio si fonda sulla natura della prestazione effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è stata resa. La giurisprudenza più recente è orientata a riconoscere, pur con qualche condizione, la natura solidale del debito delle parti nei confronti del CTU anche quando il Giudice non lo abbia esplicitato sul decreto.

L'opposizione al decreto di pagamento prevista dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/02 stabilisce che tale opposizione può essere proposta dal beneficiario, dalle parti processuali, compreso il pubblico ministero. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n.150.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     


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Documenti Allegati

Circolare CNI