Onorario professionale, per il pagamento con decreto ingiuntivo necessario il parere dell'Ordine
03/11/2011
Il professionista che si rivolge al giudice per il pagamento di una
prestazione professionale deve allegare alla domanda di
risarcimento dei crediti per prestazioni professionali anche la
parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e
corredata del parere dell'ordine professionale competente.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 22655 del 31 ottobre 2011. Ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso nonostante la mancata produzione del pare dell'Ordine professionale competente, non avrebbe potuto essere emesso. Anche se accertata la sussistenza di un credito e la domanda risarcitoria sia stata accettata, il giudice dell'opposizione, nel rilevare l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento, anche in considerazione dell'incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell'ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell'opponente.
La domanda che ci facciamo è la seguente: se dal 2006 sono state liberalizzate le professioni mediante l'eliminazione dei minimi tariffari, a cosa serve il parere dell'Ordine professionale di competenza in merito all'applicazione di un costo per una determinata prestazione?Se, come ha voluto il Governo, il prezzo lo fa il mercato, perché l'Ordine professionale deve dare un parere per l'emissione di un decreto ingiuntivo?
Lasciamo come sempre a voi ogni commento.
© Riproduzione riservata
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 22655 del 31 ottobre 2011. Ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso nonostante la mancata produzione del pare dell'Ordine professionale competente, non avrebbe potuto essere emesso. Anche se accertata la sussistenza di un credito e la domanda risarcitoria sia stata accettata, il giudice dell'opposizione, nel rilevare l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento, anche in considerazione dell'incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell'ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell'opponente.
La domanda che ci facciamo è la seguente: se dal 2006 sono state liberalizzate le professioni mediante l'eliminazione dei minimi tariffari, a cosa serve il parere dell'Ordine professionale di competenza in merito all'applicazione di un costo per una determinata prestazione?Se, come ha voluto il Governo, il prezzo lo fa il mercato, perché l'Ordine professionale deve dare un parere per l'emissione di un decreto ingiuntivo?
Lasciamo come sempre a voi ogni commento.
A cura di Ilenia
Cicirello
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