Opere pubbliche: Pubblicati i decreti sulla valutazione e il monitoraggio

10/02/2012

Sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio scorso, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 30, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, sono stati pubblicati i seguenti decreti legislativi:
  • Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche";
  • Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"

Nel primo dei due decreti è previsto che i Ministeri sono tenuti a svolgere le attività di valutazione ex ante ed ex post al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.
Le citate attività di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega e sono, anche, obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

Con il secondo decreto legislativo è previsto che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica) ed i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono tenute a:
  • detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
  • detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;
  • prevedere specifici vincoli per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione;
  • garantire che, nell'ambito dei sistemi, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica

A cura di Gabriele Bivona


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