Opere scorporabili: quali oneri dichiarativi in fase di gara in caso di subappalto?

08/08/2013

Suddivisione delle opere scorporabili in caso di subappalto: in fase di gara non esiste obbligo di dichiarazione sulla loro ripartizione da parte delle imprese di un raggruppamento e il controllo della qualificazione del subappaltatore può essere rimandato al momento di stipulazione del relativo contratto. Non solo: nell'ipotesi in cui il capitale sociale sia ripartito tra tre soci in quote uguali, non essendo possibile individuare un socio di maggioranza, non sussiste l'onere dichiarativo previsto dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici riguardante l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine morale.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di un'azienda per la riforma della sentenza n. 2514/2012 del Tar Lombardia - Milano Sez. I concernente l'affidamento dei lavori di realizzazione della protezione dell'abitato con barriere fonoassorbenti lungo la strada di accesso alle Autostrade Nord a Milano. Nella fattispecie, tale appalto era stato aggiudicato al massimo ribasso ad un'impresa la cui offerta, secondo l'azienda appellante, non sarebbe risultata vincitrice se fossero state escluse dalla gara due raggruppamenti di imprese partecipanti, elemento che avrebbe infatti inciso sul calcolo di determinazione della soglia dell'anomalia.

In particolare, l'esclusione del primo raggruppamento avrebbe dovuto essere determinata dal fatto che non fosse stato dichiarato il subappaltante delle cosiddette "categorie scorporabili" di lavori da eseguire: Palazzo Spada ha ritenuto infondato il motivo in quanto, proprio perché affidabili ad un soggetto terzo rispetto all'affidatario dei lavori, cioè stralciabili dalla commessa principale, non si configura l'obbligo di dichiararne la suddivisione tra le imprese del raggruppamento.

Non solo: il bando di gara non richiedeva che fosse indicato il subappaltatore contestualmente alla dichiarazione di voler subappaltare, trovando quindi applicazione l'art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, in materia di partecipazione alla gara, che stabilisce che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per singoli importi". Ciò comporta che l'esistenza della totale copertura della categoria prevalente legittima la partecipazione alla gara, pur in carenza dei requisiti nelle categorie scorporabili, purché accompagnata dalla dichiarazione di voler subappaltare le scorporabili.

Inoltre non è necessario indicare il subappaltatore quando l'entità delle opere scorporabili trova capienza in un surplus di qualificazione nella categoria principale e la verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando attiene solo al momento dell'esecuzione, come previsto dall'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 109 del d.p.r. n. 207 del 2010.

Per quanto riguarda la seconda mancata esclusione, questa avrebbe avuto come motivazione l'omessa dichiarazione da parte di uno dei soci di maggioranza di società con meno di quattro soci, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006. Anche in questo caso i Consiglieri hanno respinto l'appello in quanto non sussiste socio di maggioranza laddove il capitale sociale è ripartito in ragione di un terzo ciascuno per tre soci, mancando la possibilità di ipotizzare alcuna forma di concentrazione di poteri in un unico soggetto, cui è correlato l'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

Fernanda Anania


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