Ordine di demolizione, permesso di costruire in sanatoria e normativa antisismica: nuovi chiarimenti dalla Cassazione

28/05/2019

Come previsto dall'art. 98, comma 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Per le costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali. Questo è, però, rilevante prima dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna; successivamente l'adeguamento alla normativa antisismica, per la revoca dell'ordine di demolizione, deve risultare completo. Infatti il permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2258/2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione del giudice dell'esecuzione diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, per intervenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

In particolare, secondo i ricorrenti dall'attività istruttoria disposta dal giudice dell'esecuzione emergerebbe la sussistenza del diritto alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione.

L'ordinanza impugnata ha rilevato come il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria fosse stato rilasciato con la menzione della possibilità dell'adeguamento della struttura alle norme antisismiche. Il perito incaricato dal giudice dell'esecuzione aveva poi accertato che "non sono stati realizzati adeguamenti sismici e che questi sono stati solo genericamente prospettati". Inoltre non risultava rilasciato il certificato di collaudo, in relazione alla cubatura inferiore ai 450 metri cubi (se superiore necessitava il certificato di idoneità statica).

Gli ermellini hanno confermato che l'ordine di demolizione può essere irrogato solo per le violazioni sostanziali e non per quelle formali. Questo è, però, rilevante prima dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna. Successivamente l'adeguamento alla normativa antisismica, per la revoca dell'ordine di demolizione, deve risultare completo. Infatti il permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

In definitiva, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione non può revocare l'ordine di demolizione dell'opera abusiva se non adeguata in tutti i suoi aspetti (sia per le violazioni formali e sia per quelle sostanziali) alla normativa antisismica, poiché l'opera non risulta sicura per l'incolumità delle persone e delle cose.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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