Ordini professionali, incostituzionale il tetto di 2 mandati?

31/07/2017

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica".

Questo è quanto previsto dall'art. 51 della Costituzione Italiana che stabilisce che sia una legge dello stato a definirne procedure, divieti ed eccezioni, delle elezioni per le cariche presso un ente pubblico. Considerato che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico, dovrebbe essere corretto affermare che la loro disciplina elettorale deve essere stabilita con una legge dello stato e non con norme di rango inferiore.

Questa è la tesi a cui giunge il Parere dello studio legale Granara-Guidi di Genova (parere in allegato), interpellato dagli Ordini degli Architetti di Benevento e Messina, insieme a quelli degli Ingegneri di Caltanissetta, Messina e Siracusa, e per il quale gli stessi hanno richiesto un intervento urgente del Parlamento italiano attraverso un’apposita legge come previsto dalla Costituzione anziché con un DPR.

I regolamenti per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali sono stati, infatti, definiti con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 che, tra le altre cose, ha previsto che (art. 2, comma 4) "I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive".

Divieto che, secondo il Parere dello studio legale Granara-Guidi sarebbe "incostituzionale". Secondo lo studio legale, il difetto che rende incostituzionale il divieto di rielezione oltre il secondo mandato è dovuto al fatto che la Costituzione, all’art. 51, stabilisce una vera e propria riserva di legge: per limitare cioè la possibilità di rielezione oltre il secondo mandato è necessaria una legge e non un DPR (in questo caso il DPR n. 169/2005), che è una norma di rango inferiore e dunque non ha alcun valore in quanto contraria al dettato costituzionale.

"Del resto - si legge nel parere - la Corte Costituzionale ha affermato, sin dal 1969 (con la sentenza 46 di quell’anno), che: “l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione”. Principio ribadito anche nel 1993 con la sentenza 344, per la quale: “in materia di elettorato passivo la regola è costituita dalla più ampia apertura possibile a tutti i cittadini, essendo consentite le limitazioni a tale principio soltanto se basate su criteri di rigorosa razionalità”".

Inoltre, scrivono sempre i giuristi dello studio Granara-Guidi, alla luce dell’art. 51 della Costituzione, le limitazioni all’eleggibilità devono essere “ragionevoli” e in particolare devono tutelare: “altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali” (Corte cost. 235/1988).

Per queste ragioni il divieto posto dal Dpr 169/2005 è incostituzionale e non dovrebbe quindi essere applicato. "Sarebbe opportuno e necessario - fanno sapere dal coordinamento - che il Parlamento intervenga prontamente sulla materia, soprattutto in vista delle elezioni del prossimo autunno per il rinnovo dei consigli di diversi ordini professionali".

Il commento del Presidente dell'Ordine degli Architetti di Messina Giovanni Lazzari

Consultato dalla nostra redazione il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Messina Giovanni Lazzari ha immediatamente precisato "Ho avuto l'impressione che siano in molti a pensare che questa mia battaglia sia da me condotta come mero attaccamento alla poltrona. Come Presidente di un Ordine professionale, di una Consulta regionale e cittadino, ritengo unicamente di non essere garantito da una norma che ritengo ingiusta oltre che incostituzionale e contemporaneamente mi chiedo come mai non siano stati i Consigli Nazionali a sollevare questi dubbi".

"L'art. 51 della Costituzione Italiana - continua il Presidente Lazzari - sancisce che i regolamenti elettorali degli Enti pubblici siano definiti con leggi dello Stato come già fatto per il precedente regolamento che era stato approvato con un decreto legge e non con un DPR che non può essere lo strumento normativo corretto. Lo dimostra il Parere reso dallo Studio Granara-Guidi che, unitamente agli attestati di stima della categoria professionale messinese, mi ha spinto alla ricandidatura con la mia squadra che ha ottenuto 15 preferenze su 15 dall'elettorato, a dimostrazione di un operato riconosciuto".

"Nonostante questo, e come già mi aspettavo - ha concluso Giovanni Lazzari - è stato presentato ricorso al CNAPPC che, ad ogni modo, non ha alcuna competenza a trattare argomenti che esulano le normali procedure elettorali. Nel caso arrivi una sospensione da parte del CNAPPC io continuerò la mia battaglia nell'interesse della categoria fino alla Corte Costituzionale che rappresenta l'unico soggetto in grado di dirimere la questione".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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