PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
31/03/2006
L`articolo 11-quaterdecies, comma 16 della legge n. 248/2005
(collegato alla Finanziaria 2006) ha posto termine al contenzioso
tra i Comuni ed i contribuenti sul momento dal quale va pagata
l’imposta comunale immobili (ICI) sulle aree edificabili.
Nel citato articolo viene precisato che un’area deve essere considerare edificabile se la stessa risulta tale nello strumento urbanistico generale.
La norma, trattandosi di interpretazione autentica, ha effetti retroattivi e, quindi, deve essere applicata anche ai giudizi in corso alla data di entrata un vigore della legge stessa.
I giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione VIII, con sentenza n. 194 del 23 febbraio 2006 hanno precisato che per definire un’area edificabile non è indispensabile che sia stato adottato un piano di lottizzazione ma basta che la stessa sia inserita come edificabile nel Piano regolatore generale ed in tale evenienza la stessa è soggetta anche all’ICI ad all’imposta di registro.
Precedentemente all’emanazione della legge n. 248/2005, non essendoci alcuna norma di riferimento si erano create molteplici incertezze ed alcuni giudici avevano ritenuto non sufficiente l’inserimento di un’area nel piano regolatore generale, per il pagamento dell’Ici, poiché la possibilità di edificare non era effettiva e concreta. Sulla base di questa determinazione alcuni contribuenti avevano presentato istanza di rimborso del tributo versato negli anni precedenti anche perché la sezione tributaria della Cassazione con ordinanza 10062 del 13 maggio 2005, per evitare un possibile contrasto tra le decisioni dei giudici tributari, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite e pertanto, la questione era ancora "sub judice".
Concludendo, considerata l`incertezza oggettiva sulla natura del problema, che emerge anche dall’intevento normativo di cui alla legge n. 248/2005, è probabile che i giudici tributari disapplichino le sanzioni irrogate ai contribuenti con gli atti di accertamento, visto anche che, la Cassazione, con la sentenza 16751 del 24 agosto 2004, ha disapplicato le sanzioni Ici per l’incertezza della legge sulla qualificazione dell’area edificabile.
© Riproduzione riservata
Nel citato articolo viene precisato che un’area deve essere considerare edificabile se la stessa risulta tale nello strumento urbanistico generale.
La norma, trattandosi di interpretazione autentica, ha effetti retroattivi e, quindi, deve essere applicata anche ai giudizi in corso alla data di entrata un vigore della legge stessa.
I giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione VIII, con sentenza n. 194 del 23 febbraio 2006 hanno precisato che per definire un’area edificabile non è indispensabile che sia stato adottato un piano di lottizzazione ma basta che la stessa sia inserita come edificabile nel Piano regolatore generale ed in tale evenienza la stessa è soggetta anche all’ICI ad all’imposta di registro.
Precedentemente all’emanazione della legge n. 248/2005, non essendoci alcuna norma di riferimento si erano create molteplici incertezze ed alcuni giudici avevano ritenuto non sufficiente l’inserimento di un’area nel piano regolatore generale, per il pagamento dell’Ici, poiché la possibilità di edificare non era effettiva e concreta. Sulla base di questa determinazione alcuni contribuenti avevano presentato istanza di rimborso del tributo versato negli anni precedenti anche perché la sezione tributaria della Cassazione con ordinanza 10062 del 13 maggio 2005, per evitare un possibile contrasto tra le decisioni dei giudici tributari, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite e pertanto, la questione era ancora "sub judice".
Concludendo, considerata l`incertezza oggettiva sulla natura del problema, che emerge anche dall’intevento normativo di cui alla legge n. 248/2005, è probabile che i giudici tributari disapplichino le sanzioni irrogate ai contribuenti con gli atti di accertamento, visto anche che, la Cassazione, con la sentenza 16751 del 24 agosto 2004, ha disapplicato le sanzioni Ici per l’incertezza della legge sulla qualificazione dell’area edificabile.
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