PARERE FAVOREVOLE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
31/10/2007
Le Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e
Ambiente del Senato hanno reso il parere al Governo sull’”Ulteriore
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al D.Lgs.
152/06, recante norme in materia ambientale” (Atto n. 168, relatori
l’On.le Mauro Chianale e il Sen. Edo Ronchi del Gruppo parlamentare
dell’Ulivo).
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni, alcune delle quali auspicate e richieste dall’Ance.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse dello Schema, la Camera dei Deputati si è soffermata sulla modifica della disciplina delle terre e rocce da scavo.
Tra le osservazioni viene, infatti, rilevata l’opportunità di modificare l’art. 186 del Codice, al fine di superare le rigidità derivanti dalla previsione di un unico termine massimo di un anno per l’eventuale deposito del materiale in attesa di utilizzo, tenuto conto del fatto che per le opere edili e soprattutto per quelle ad elevato impegno tecnico e dimensionale, non è generalmente possibile assicurare il reimpiego del medesimo materiale entro il termine suddetto. E’ stata, quindi, sottolineata la necessità di sostituire, al comma 2 del predetto articolo, le parole “un anno” con le parole “di norma un anno”, nonché di aggiungere la seguente disposizione “nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto medesimo, purché non superiori ai tre anni”.
In relazione al medesimo articolo è stata suggerita la sostituzione del comma 6, relativo al decreto del Ministro dell’Ambiente da adottarsi entro il 30 giugno 2008 con il quale vengono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo e del comma 8, relativo alla disciplina transitoria da attuare in attesa del decreto di cui sopra con la disposizione con la quale si preveda che la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal titolo V, parte quarta del decreto riguardante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
L’accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle diverse procedure relative alla produzione delle stesse; realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata, realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata e soggette a permesso di costruire o a DIA, ovvero non sottoposte ad alcune delle suddette procedure (commi 2, 3 e 4 dell’art.186).
E’ stata rilevata, inoltre, per ragioni di omogeneità normativa e per evitare che si debbano inutilmente ripetere procedure autorizzative già concluse, l`opportunità di precisare nella norma transitoria relativa ai progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007 (comma 7 dell’art.186), che l’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizione entro i successivi sessanta giorni, “senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, AIA, di concessione edilizia o di DIA.”
Relativamente all’obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico (art.2, comma 24 bis), considerata l’esigenza di limitare l’appesantimento burocratico e amministrativo, specialmente per le piccole e medie imprese, che deriverebbero dall’applicazione di regole diverse per la tenuta dei registri, è stata rilevata la necessità di prevedere l’eliminazione dell’obbligo dei registri medesimi.
Tra le condizioni al parere, si evidenzia che, per quanto riguarda l’art. 189 relativo al trasporto proprio dei rifiuti, è stato proposto di “procedere alla definizione di sistemi innovativi e alternativi di tracciabilità dei rifiuti, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, per perseguire la soppressione o la limitazione dell’obbligo di compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti e che risulta ormai obsoleto e inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su circa tre milioni di produttori e gestori di rifiuti.”
La Commissione Territorio e Ambiente del Senato nel suo parere, redatto ma non pubblicato, ha anch’essa evidenziato “tra le condizioni” la necessità di modificare la norma sulle terre e rocce da scavo negli stessi termini previsti dalla Camera dei Deputati.
In base alla legge di delega (308/04), dopo l’espressione del primo parere delle Commissioni parlamentari e il riesame da parte del Consiglio dei Ministri, lo Schema dovrà ricevere un secondo, definitivo, parere dagli organi parlamentari prima della sua definitiva approvazione.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
I pareri, entrambi favorevoli, sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni, alcune delle quali auspicate e richieste dall’Ance.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse dello Schema, la Camera dei Deputati si è soffermata sulla modifica della disciplina delle terre e rocce da scavo.
Tra le osservazioni viene, infatti, rilevata l’opportunità di modificare l’art. 186 del Codice, al fine di superare le rigidità derivanti dalla previsione di un unico termine massimo di un anno per l’eventuale deposito del materiale in attesa di utilizzo, tenuto conto del fatto che per le opere edili e soprattutto per quelle ad elevato impegno tecnico e dimensionale, non è generalmente possibile assicurare il reimpiego del medesimo materiale entro il termine suddetto. E’ stata, quindi, sottolineata la necessità di sostituire, al comma 2 del predetto articolo, le parole “un anno” con le parole “di norma un anno”, nonché di aggiungere la seguente disposizione “nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto medesimo, purché non superiori ai tre anni”.
In relazione al medesimo articolo è stata suggerita la sostituzione del comma 6, relativo al decreto del Ministro dell’Ambiente da adottarsi entro il 30 giugno 2008 con il quale vengono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo e del comma 8, relativo alla disciplina transitoria da attuare in attesa del decreto di cui sopra con la disposizione con la quale si preveda che la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal titolo V, parte quarta del decreto riguardante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
L’accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle diverse procedure relative alla produzione delle stesse; realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata, realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata e soggette a permesso di costruire o a DIA, ovvero non sottoposte ad alcune delle suddette procedure (commi 2, 3 e 4 dell’art.186).
E’ stata rilevata, inoltre, per ragioni di omogeneità normativa e per evitare che si debbano inutilmente ripetere procedure autorizzative già concluse, l`opportunità di precisare nella norma transitoria relativa ai progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007 (comma 7 dell’art.186), che l’autorità competente può disporre indicazioni o prescrizione entro i successivi sessanta giorni, “senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, AIA, di concessione edilizia o di DIA.”
Relativamente all’obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico (art.2, comma 24 bis), considerata l’esigenza di limitare l’appesantimento burocratico e amministrativo, specialmente per le piccole e medie imprese, che deriverebbero dall’applicazione di regole diverse per la tenuta dei registri, è stata rilevata la necessità di prevedere l’eliminazione dell’obbligo dei registri medesimi.
Tra le condizioni al parere, si evidenzia che, per quanto riguarda l’art. 189 relativo al trasporto proprio dei rifiuti, è stato proposto di “procedere alla definizione di sistemi innovativi e alternativi di tracciabilità dei rifiuti, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, per perseguire la soppressione o la limitazione dell’obbligo di compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti e che risulta ormai obsoleto e inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su circa tre milioni di produttori e gestori di rifiuti.”
La Commissione Territorio e Ambiente del Senato nel suo parere, redatto ma non pubblicato, ha anch’essa evidenziato “tra le condizioni” la necessità di modificare la norma sulle terre e rocce da scavo negli stessi termini previsti dalla Camera dei Deputati.
In base alla legge di delega (308/04), dopo l’espressione del primo parere delle Commissioni parlamentari e il riesame da parte del Consiglio dei Ministri, lo Schema dovrà ricevere un secondo, definitivo, parere dagli organi parlamentari prima della sua definitiva approvazione.
Fonte: www.ance.it
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