PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI A GARE DI PROGETTAZIONE

23/04/2007

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 1 del 29 marzo scorso, in riferimento ad un quesito posto dall’OICE in merito alla trasparenza della partecipazione alle gare per servizi di progettazione che ha chiesto un parere circa la legittima partecipazione ad una medesima gara di progettazione di un primo concorrente (società non quotata in Borsa), componente di un’associazione temporanea di progettisti, e di un secondo soggetto, componente di altro raggruppamento, a sua volta partecipato dal primo concorrente nella misura del 19,50% interviene sull’argomento sottoposto e dopo l’audizione dell’ANCE, dell’ANCI e dell’OICE. L’Autorità dopo le necessarie premesse e successivamente alle considerazioni sulla normativa vigente, e sul fatto che la problematica sollevata dall’OICE riveste carattere generale ed attiene ad una eventuale ipotesi di collegamento tra soggetti partecipanti, in diversi raggruppamenti temporanei, alla medesima gara di progettazione conclude precisando che:
  • il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, disciplina le situazioni di controllo e di collegamento con riferimento sia al momento della partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici (art. 34, comma 2), sia alla incompatibilità per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle successive gare d’appalto o di concessione dei lavori progettati (art. 90, comma 8);
  • l’art. 2359 c.c., oltre ad individuare le fattispecie di controllo societario, stabilisce, al terzo comma, anche le ipotesi di collegamento presunto, individuando due distinte soglie di partecipazione azionaria che fanno supporre l’esercizio di un’influenza notevole di una società sull’altra, a seconda che la società abbia o meno azioni quotate in borsa; qualora si verifichi il ricorrere di una delle due fattispecie suindicate, non vi è alcun bisogno di ulteriori indagini e il collegamento, basato su elementi presuntivi inderogabili, si considera come accertato;
  • l’art. 2359 c.c., terzo comma, non esaurisce tutte le possibili fattispecie di collegamento fra concorrenti, rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare pubbliche; esistono, infatti, altre situazioni che possono dar origine ad ipotesi di collegamento sostanziale, il cui principale fattore sintomatico è la riconducibilità di due o più offerte ad un medesimo centro decisionale o di interessi.
In definitiva, quindi, le gare di progettazione sono precluse alle società partecipate anche con una sola quota inferiore al 20% se il controllo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture verifica l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le società in cordata. Di conseguenza, quindi, non potendo escludersi che la partecipazione di un concorrente ad una gara di partecipazionew nella misura del 19,50% nella compagine sociale di un altro concorrente possa tradursi ugualmente in un collegamento suscettibile di realizzare la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e segretezza delle offerte, anche nelle gare di progettazione, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che le offerte provengano da un medesimo centro decisionale, la stazione appaltante non può sottrarsi ad una verifica puntuale e concreta circa la presenza di situazione discorsive della par condicio dei partecipanti.

A cura di Paolo Oreto


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