PEC: nessuna comunicazione alle Entrate se l'indirizzo è già nell'Ini-Pec

16/10/2014

Imprese e professionisti il cui indirizzo di posta elettronica certificata è già presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-PEC), istituito ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale, non hanno l'obbligo di comunicarlo anche all'Agenzia delle Entrate.

Lo ha chiarito la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88 del 14 ottobre 2014 rispondendo ad un dubbio inerente proprio la comunicazione entro il 31 ottobre 2014 della propria PEC, come previsto dal provvedimento congiunto delle Entrate con la Guardia di Finanze dell'8 agosto 2014.

Entrando nel dettaglio, gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l'indirizzo certificato:
  • le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
  • i professionisti, ai rispettivi ordini;
  • le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Ricordiamo che l'INI-PEC è stato istituito presso il MiSE ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, l'INI-PEC è un elenco pubblico di indirizzi PEC, realizzato a partire da quelli iscritti presso i Registri delle Imprese delle Camere di commercio e da quelli detenuti dagli Ordini ed i Collegi professionali, costituito in formato aperto e consultabile puntualmente tramite il Portale telematico senza necessità di autenticazione.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti informativi e sulla base dei protocolli d'intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l'Agenzia delle Entrate, chi ha già comunicato la propria PEC all'INI-PEC, non è tenuto ad effettuare una ulteriore comunicazione.

A cura di Gabriele Bivona


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