PER GLI EDIFICI CON MENO DI TRE PIANI BASTA L’ADATTABILITÀ
13/02/2009
La normativa (Legge 13/1989) in materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
residenziali prevede che i progetti relativi alla costruzione di
nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, devono comunque prevedere:
La norma inoltre, come hanno rilevato i giudici, non distingue tra parti comuni e spazi esterni dell`unita` immobiliare, prevedendo, in sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente che sia garantita la sola regola dell’adattabilità anziché quella della accessibilità.
Fonte: ANCE
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- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l`installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
La norma inoltre, come hanno rilevato i giudici, non distingue tra parti comuni e spazi esterni dell`unita` immobiliare, prevedendo, in sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente che sia garantita la sola regola dell’adattabilità anziché quella della accessibilità.
Fonte: ANCE
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