PER IL CONSIGLIO DI STATO POSSIBILI PER PRESTAZIONI SPECIALI
03/04/2009
Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1342 del 6
marzo 2009, interviene sul problema delle tariffe
professionali adottando il principio secondo il quale ingegneri
ed architetti possono aggiudicarsi appalti di progettazione
riducendo le tariffe anche del 100%.
In verità occorre precisare che la decisione dei giudici si riferisce, in particolare ad una gara d’appalto in cui l’Ente appaltante aveva richiesto:
La decisione del Consiglio di Stato nasce da un ricorso di alcuni professionisti esclusi per il fatto di avere applicato una riduzione del 100% alle prestazioni speciali.
In verità la commissione di gara aveva disposto, nel corso di una seduta, che per gli onorari relativi alle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) (prestazioni previste dalle normative tariffarie) non era possibile operare un ribasso superiore al 20% (ex lege n. 155/1989) mentre per l’onorario professionale di cui alla lettera c), relativo a prestazioni non previste dalla normativa (D.M. 4.4.2001 e L. 143/49) era possibile operare un ribasso fino al 100% ma il TAR della Puglia, sede di Bari con sentenza n. 2982 del 27 luglio 2006 accoglieva il ricorso dei professionisti poiché la Commissione accomunava, quindi, il limite del ribasso sia per le prestazioni progettuali (lettera a) sia per le prestazioni speciali (lettera b) come indicate in verbale della seduta; ma, così facendo, la stessa introduceva un ulteriore criterio selettivo (limiti ai ribassi per prestazioni speciali) non previsto dalle disposizioni di gara (bando e capitolato) e, quindi, aveva posto in essere un operato non legittimo perché comportante una indebita integrazione della lex specialis.
D’altra parte, aggiungono i giudici che neppure poteva affermarsi che tale integrazione trovava corrispondenza nell’ordinamento, in quanto, ai sensi dell’art. 17 comma 14 quater della legge n. 109 del 1994 e del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999, le prestazioni speciali non sono da ritenersi assoggettate ai minimi di tariffa (come pure ritenuto dall’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici con determina n. 30/2002) attenendo esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati sulla base delle indicate tabelle A) e B) e non anche alle prestazioni speciali ed alle prestazioni accessorie.
Ricordiamo, con l’occasione, che i ribassi senza limiti sono consentiti dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 che modifica il codice dei contratti ed, in particolare alcuni commi dell’articolo 92.
Il Consiglio di Stato è, quindi, dell’avviso che sia possibile arrivare anche a ribassi del 100% per quelle prestazioni diverse dalle prestazioni progettuali ed i giudici precisano che ciò è possibile “quanto si tratta di prestazioni cui si correlano tariffe che non solo l’Autorità di Vigilanza ha, a suo tempo, ritenuto derogabili e che, di lì a poco, lo stesso legislatore, aderendo agli orientamenti comunitari, ha ritenuto, parimenti, derogabili, ma che, nell’economia complessiva della specifica procedura concorsuale di cui si tratta, non risultano avere assunto rilievo determinante, ben avendo potuto il concorrente modulare in termini ragionevoli la propria offerta, rinunciando a parte dei possibili compensi correlati a detti, specifici oneri, l’offerta, nel suo insieme, essendo risultata tale da garantire non solo l’espletamento pieno del servizio messo a concorso, ma anche sufficienti margini di utile per l’imprenditore”.
Per i giudici di Palazzo Spada, quindi, gli ingegneri e gli architetti possono aggiudicarsi appalti di progettazione riducendo le tariffe relative alle prestazioni speciali sino al 100% e la possibilità di prevedere un ribasso così elevato va collegato al fatto che nell’economia complessiva della gara tali ribassi non assumono un rilievo determinante.
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In verità occorre precisare che la decisione dei giudici si riferisce, in particolare ad una gara d’appalto in cui l’Ente appaltante aveva richiesto:
- a) prestazioni progettuali;
- b) prestazioni speciali, costituite dal coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione;
- c) prestazioni accessorie;
La decisione del Consiglio di Stato nasce da un ricorso di alcuni professionisti esclusi per il fatto di avere applicato una riduzione del 100% alle prestazioni speciali.
In verità la commissione di gara aveva disposto, nel corso di una seduta, che per gli onorari relativi alle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) (prestazioni previste dalle normative tariffarie) non era possibile operare un ribasso superiore al 20% (ex lege n. 155/1989) mentre per l’onorario professionale di cui alla lettera c), relativo a prestazioni non previste dalla normativa (D.M. 4.4.2001 e L. 143/49) era possibile operare un ribasso fino al 100% ma il TAR della Puglia, sede di Bari con sentenza n. 2982 del 27 luglio 2006 accoglieva il ricorso dei professionisti poiché la Commissione accomunava, quindi, il limite del ribasso sia per le prestazioni progettuali (lettera a) sia per le prestazioni speciali (lettera b) come indicate in verbale della seduta; ma, così facendo, la stessa introduceva un ulteriore criterio selettivo (limiti ai ribassi per prestazioni speciali) non previsto dalle disposizioni di gara (bando e capitolato) e, quindi, aveva posto in essere un operato non legittimo perché comportante una indebita integrazione della lex specialis.
D’altra parte, aggiungono i giudici che neppure poteva affermarsi che tale integrazione trovava corrispondenza nell’ordinamento, in quanto, ai sensi dell’art. 17 comma 14 quater della legge n. 109 del 1994 e del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999, le prestazioni speciali non sono da ritenersi assoggettate ai minimi di tariffa (come pure ritenuto dall’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici con determina n. 30/2002) attenendo esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati sulla base delle indicate tabelle A) e B) e non anche alle prestazioni speciali ed alle prestazioni accessorie.
Ricordiamo, con l’occasione, che i ribassi senza limiti sono consentiti dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 che modifica il codice dei contratti ed, in particolare alcuni commi dell’articolo 92.
Il Consiglio di Stato è, quindi, dell’avviso che sia possibile arrivare anche a ribassi del 100% per quelle prestazioni diverse dalle prestazioni progettuali ed i giudici precisano che ciò è possibile “quanto si tratta di prestazioni cui si correlano tariffe che non solo l’Autorità di Vigilanza ha, a suo tempo, ritenuto derogabili e che, di lì a poco, lo stesso legislatore, aderendo agli orientamenti comunitari, ha ritenuto, parimenti, derogabili, ma che, nell’economia complessiva della specifica procedura concorsuale di cui si tratta, non risultano avere assunto rilievo determinante, ben avendo potuto il concorrente modulare in termini ragionevoli la propria offerta, rinunciando a parte dei possibili compensi correlati a detti, specifici oneri, l’offerta, nel suo insieme, essendo risultata tale da garantire non solo l’espletamento pieno del servizio messo a concorso, ma anche sufficienti margini di utile per l’imprenditore”.
Per i giudici di Palazzo Spada, quindi, gli ingegneri e gli architetti possono aggiudicarsi appalti di progettazione riducendo le tariffe relative alle prestazioni speciali sino al 100% e la possibilità di prevedere un ribasso così elevato va collegato al fatto che nell’economia complessiva della gara tali ribassi non assumono un rilievo determinante.
A cura di Paolo
Oreto
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