PER LA CORTE COSTITUZIONALE LEGITTIMI I MINIMI
02/11/2006
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 352 del 30
ottobre scorso interviene sulle contenzioso relativo
alle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001,
annullato dal TAR del Lazio ma successivamente riportato in vita
dalla legge n. 166/2002 recante modifiche ed integrazioni alla
legge n. 109/1994.
Al contenzioso che dura ormai da anni si aggiunge, adesso il Decreto “Bersani” sulle liberalizzazioni e mentre i Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri si sono pronunciati chiarendo che nell’ambito dei Lavori pubblici le tariffe professionali di cui al citato D.M. 4/4/2001 sono legittime, la Corte costituzionale, nella citata ordinanza ritiene legittimo il D.M. precisando che l’eliminazione dei minimi di tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 223/2006,convertito nella legge n. 248/2006, opera soltanto dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223/2006 e, quindi, non interferisce con l’aumento delle tariffe che risale al 2001.
La Corte Costituzionale non ha voluto, quindi, collegare esplicitamente la norma sull’abrogazione dei minimi tariffari a quelle previgenti ed ha, di fatto, riconosciuto autonomia ai poteri del legislatore.
I Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti escludendo che l’abolizione dei minimi di tariffa possa essere applicata nei lavori pubblici a causa della vigenza della legge n. 166/2006 e la Corte Costituzionale, di fatto, ha irrobustito il pensiero degli Ordini professionali, confermando la legittimità della citata legge n. 166/2002.
Ovviamente l’ordinanza della Corte Costituzionale:
Deve, altresì, essere precisato che i minimi tariffari potranno essere superati soltanto nei rapporti tra professionisti e provati.
Aspettiamo un chiarimento dei Ministeri competenti che chiarisca in via definitiva il problema al fine di evitare spiacevoli equivoci e lunghi contenziosi.
© Riproduzione riservata
Al contenzioso che dura ormai da anni si aggiunge, adesso il Decreto “Bersani” sulle liberalizzazioni e mentre i Consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri si sono pronunciati chiarendo che nell’ambito dei Lavori pubblici le tariffe professionali di cui al citato D.M. 4/4/2001 sono legittime, la Corte costituzionale, nella citata ordinanza ritiene legittimo il D.M. precisando che l’eliminazione dei minimi di tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 223/2006,convertito nella legge n. 248/2006, opera soltanto dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223/2006 e, quindi, non interferisce con l’aumento delle tariffe che risale al 2001.
La Corte Costituzionale non ha voluto, quindi, collegare esplicitamente la norma sull’abrogazione dei minimi tariffari a quelle previgenti ed ha, di fatto, riconosciuto autonomia ai poteri del legislatore.
I Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti escludendo che l’abolizione dei minimi di tariffa possa essere applicata nei lavori pubblici a causa della vigenza della legge n. 166/2006 e la Corte Costituzionale, di fatto, ha irrobustito il pensiero degli Ordini professionali, confermando la legittimità della citata legge n. 166/2002.
Ovviamente l’ordinanza della Corte Costituzionale:
- porrà fine a tutte le liti pendenti in merito di tariffe professionali e ad aggiudicazioni di servizi di progettazione in quanto tutte le offerte che non siano adeguati ai minimi di tariffa dovranno essere considerati anomali;
- potrà avere effetti sull’applicazione del Decreto “Bersani” in quanto viene rafforzata la tesi secondo cui il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 (in cui è confluita la legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, anche la legge n. 166/2002 ed il D.M. 4/4/2001) un corpo normativo autonomo e, quindi, resistente all’abrogazione delle norme che eliminano le tariffe.
Deve, altresì, essere precisato che i minimi tariffari potranno essere superati soltanto nei rapporti tra professionisti e provati.
Aspettiamo un chiarimento dei Ministeri competenti che chiarisca in via definitiva il problema al fine di evitare spiacevoli equivoci e lunghi contenziosi.
A cura di Paolo
Oreto
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