PERIODO TRANSITORIO DAL 25 GIUGNO AL 18 AGOSTO
13/11/2008
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro, con l’allegata nota 15109/08, ha ritenuto opportuno
chiarire alcuni aspetti concernenti gli obblighi di tenuta del
libro unico del lavoro e le relative sanzioni obbligatori nel
periodo transitorio comprendente le date tra il 25 giugno 2008,
data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08 e il 18 agosto
2008.
In particolare, il dicastero ha invitato il proprio personale ispettivo a considerare che dal 25 giugno scorso la maxisanzione per la violazione relativa alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori non è più applicabile, in quanto abrogata.
Inoltre, è stato chiarito che nel caso in cui il libro paga, sezione presenze, oppure il libro unico del lavoro fosse detenuto dai consulenti del lavoro, da altri professionisti abilitati o dagli altri soggetti di cui all’art. 1, co. 4 della L. n. 12/79, eventuali sanzioni per l’omessa esibizione sul luogo di lavoro non potevano essere adottate, in quanto dalla suddetta data tali documenti potevano non essere conservati presso il luogo di lavoro. Al riguardo, si ricorda che tale condotta può essere sanzionata solo decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.
Con riferimento alla nuova previsione circa la possibilità di effettuare le registrazioni sul libro paga, sezione presenze, o sul libro unico del lavoro, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, il ministero ha ricordato ai propri organi di vigilanza che il mancato aggiornamento dei documenti entro il termine del giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, non poteva essere sanzionato.
La nota, infine, sempre con riferimento al richiamato periodo transitorio, fa salva la sanzione di cui all’art. 195 del DPR n. 1124/65, che prevede che ai datori di lavoro contravventori alle disposizioni per l’omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori sia applicata un’ammenda fino ad euro 41,31 (ex lire ottantamila), salvo i casi nei quali siano stabilite specifiche sanzioni in merito alle violazioni accertate.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
In particolare, il dicastero ha invitato il proprio personale ispettivo a considerare che dal 25 giugno scorso la maxisanzione per la violazione relativa alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori non è più applicabile, in quanto abrogata.
Inoltre, è stato chiarito che nel caso in cui il libro paga, sezione presenze, oppure il libro unico del lavoro fosse detenuto dai consulenti del lavoro, da altri professionisti abilitati o dagli altri soggetti di cui all’art. 1, co. 4 della L. n. 12/79, eventuali sanzioni per l’omessa esibizione sul luogo di lavoro non potevano essere adottate, in quanto dalla suddetta data tali documenti potevano non essere conservati presso il luogo di lavoro. Al riguardo, si ricorda che tale condotta può essere sanzionata solo decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.
Con riferimento alla nuova previsione circa la possibilità di effettuare le registrazioni sul libro paga, sezione presenze, o sul libro unico del lavoro, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, il ministero ha ricordato ai propri organi di vigilanza che il mancato aggiornamento dei documenti entro il termine del giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, non poteva essere sanzionato.
La nota, infine, sempre con riferimento al richiamato periodo transitorio, fa salva la sanzione di cui all’art. 195 del DPR n. 1124/65, che prevede che ai datori di lavoro contravventori alle disposizioni per l’omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori sia applicata un’ammenda fino ad euro 41,31 (ex lire ottantamila), salvo i casi nei quali siano stabilite specifiche sanzioni in merito alle violazioni accertate.
Fonte: www.ance.it
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