PICCOLE IMPRESE EDILI
25/05/2006
Molte le novità in campo edile apportate dal nuovo Testo unico
dell'ambiente, il decreto legislativo del Ministero dell’Ambiente
n. 152 del 3 Aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 14.4.2006 ed entrato in vigore il 29 aprile scorso col titolo
"Norme in materia ambientale".
Il testo regolamentato in 318 articoli e 40 allegati comprende, tra gli altri, indicazioni:
In questo caso, il decreto obbliga l’impresa alla registrazione del proprio carico/scarico ambientale dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e recupero come nel caso di materiali provenienti da demolizioni.
In pratica anche l'imprenditore edile con non più di tre dipendenti, precedentemente escluso dalla tenuta del registro di carico e scarico dei materiali derivanti da demolizioni, scavi, rinterri, eccetera, dovrà compilare il modello.
I registri utilizzati non devono essere più vidimati presso l'Agenzia delle Entrate ma basta che siano semplicemente prenumerati.
In merito all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, l'articolo 212 del decreto legislativo n. 152/2006, dedica ampio spazio proprio a questo argomento.
In particolare il comma 8 influirà sulle Imprese Municipalizzate Edili in quanto obbliga all’iscrizione ad una sezione speciale dell' "Albo Gestori Ambientali" quanti svolgono attività lavorativa di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere specificatamente dichiarato all’atto dell’’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del DLGS n. 152/2006, che la propria attività è limitata alla "raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno".
© Riproduzione riservata
Il testo regolamentato in 318 articoli e 40 allegati comprende, tra gli altri, indicazioni:
- sulle autorizzazioni ambientali;
- sulla difesa del suolo;
- sulla tutela delle acque;
- sulla gestione rifiuti;
- sulla tutela dell'aria.
In questo caso, il decreto obbliga l’impresa alla registrazione del proprio carico/scarico ambientale dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e recupero come nel caso di materiali provenienti da demolizioni.
In pratica anche l'imprenditore edile con non più di tre dipendenti, precedentemente escluso dalla tenuta del registro di carico e scarico dei materiali derivanti da demolizioni, scavi, rinterri, eccetera, dovrà compilare il modello.
I registri utilizzati non devono essere più vidimati presso l'Agenzia delle Entrate ma basta che siano semplicemente prenumerati.
In merito all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, l'articolo 212 del decreto legislativo n. 152/2006, dedica ampio spazio proprio a questo argomento.
In particolare il comma 8 influirà sulle Imprese Municipalizzate Edili in quanto obbliga all’iscrizione ad una sezione speciale dell' "Albo Gestori Ambientali" quanti svolgono attività lavorativa di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Per questi ultimi, in particolare, dovrà essere specificatamente dichiarato all’atto dell’’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del DLGS n. 152/2006, che la propria attività è limitata alla "raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno".
a cura di Salvo Sbacchis
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