POS obbligatorio dal 30 giugno 2014: ne siamo certi?

22/05/2014

Dal 30 giugno 2014 tutti i professionisti saranno obbligati per legge ad accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito. Mettiamoci tutti, dunque, il cuore in pace, a prevedere questo obbligo è stato originariamente il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), per poi essere definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014 recante "Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito" (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014).

Ma siamo davvero certi che per ottemperare a quest'obbligo è necessario dotarsi di un POS (Point of sale)?La mia risposta è no e adesso vi spiegherò il motivo.

Il POS è un "dispositivo elettronico che consente di accettare pagamenti tramite carte di credito, di debito e prepagate. Il POS è, più propriamente, il servizio bancario che permette ad un esercente commerciale di incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti mediante moneta elettronica" (fonte Wikipedia).

L'art. 2 (Ambito di applicazione) del DM 24/01/2014 afferma che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (...) si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore di professionisti e imprese, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Sin dal primo momento, secondo l'interpretazione più diffusa, professionisti e imprese sarebbero stati obbligati ad installare i dispositivi POS per adempiere a quest'obbligo. Ma né la norma primaria (DL n. 179/2012) né quella attuativa (DM 24/01/2014) riportano testualmente l'installazione di un POS. La norma, infatti, obbliga solo ad "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito".

L'accettazione di pagamenti effettuati tramite carte di debito, però, oggi può essere effettuata non solo tramite i famigerati POS ma anche attraverso i numerosi altri strumenti web che la tecnologia ha messo negli ultimi anni a disposizione. Senza alcuna "strisciata", oggi i professionisti possono tranquillamente accettare pagamenti tramite carta di debito, sarà sufficiente dotarsi di una connessione ad internet.

Ciò premesso, comunque, c'è da dire che la norma che obbliga l'accettazione di pagamenti tramite carte di debito non prevede alcuna sanzione per chi non adempie a quest'obbligo. Con la conseguenza che non adempiendo a questo obbligo si incorre solo nella "mora del creditore" come stabilito dall'art. 1207 del codice civile, che non libera il debitore dall'obbligazione.

Il commento del Consiglio Nazionale Forense
Con una circolare indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e ai componenti del Consiglio Nazionale Forense, il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa ha fornito alcune utili precisazioni in merito all'obbligo di dotarsi di un POS.

Come riportato nella circolare, la previsione normativa corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.

"In altre parole - ha affermato il prof. Alpa - salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo".

"A ben vedere - continua il Presidente degli Avvocati - la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito".

Così precisati i termini della questione - ha terminato il Presidente Alpa - va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di "carta di debito" ("strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale") e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.)".

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata