PROCEDURE COMPARATIVE PER TUTTE LE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
17/06/2009
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 45 del 7
maggio 2009 depositata presso la segreteria del Consiglio in
data 28 maggio 2009 interviene sul problema legato agli
affidamenti degli incarichi professionali ribadendo ancora
una volta che “la legge stabilisce per la scelta del professionista
una procedura selettiva improntata a principi di meritocrazia e
imparzialità” ed è quindi, vietato qualsiasi affidamento
“disposto su base fiduciaria”.
La deliberazione dell’Autorità, attivata da una segnalazione dell’OICE (Associazione delle società di ingegneria e architettura) del gennaio scorso, accoglie la tesi dell’obbligo della gara per affidare servizi in materia di urbanistica e stabilisce che gli incarichi professionali affidati dai comuni per la redazione dei piani regolatori o di loro varianti sono appalti di servizi e devono essere affidati nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici, con procedura ad evidenza pubblica.
Il caso su cui ha deliberato l’Autorità scaturisce dall’affidamento diretto dell’incarico di redazione di una variante del piano regolatore generale da parte del Comune di Formia per un importo di 206.000 Euro, affidato sotto forma di collaborazione autonoma per “consulenza specialistica” successivamente trasformata in “consulenza scientifica”.
I chiarimenti predisposti dal Comune che si è giustificato ritenendo che gli incarichi di consulenza non rivestono natura di contratti di appalto di servizi, ma rientrano nell’ambito dei contratti d’opera intellettuale non hanno convinto l’Autorità che ha respinto tale interpretazione precisando che tale tesi è “ormai superata dalle recenti innovazioni legislative la cui ratio consiste in una marcata riduzione dell’affidamento fiduciario degli incarichi e dei contratti pubblici in generale a vantaggio della selezione di mercato mediante confronto concorrenziale”.
A parere, quindi, dell’Autorità anche le consulenze e le collaborazioni professionali devono essere affidate con procedura comparativa ed, anche, quelle relative all’urbanistica rientrano tra quelle che devono seguire le norme dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
L’Autorità ritiene, in conclusione, che anche gli incarichi di collaborazione e consulenza possono rientare nell’alveo del Codice dei contratti pubblici se, ovviamente, le prestazioni da affidare rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 e sono, quindi, illegittimi gli affidamenti in via diretta per i quali gli enti locali rischiano un giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti.
Le consulenze e le collaborazioni professionali, in generale, devono essere affidate con procedura comparativa, ed anche quelle in materia urbanistica rientrano nel Codice dei contratti pubblici.
© Riproduzione riservata
La deliberazione dell’Autorità, attivata da una segnalazione dell’OICE (Associazione delle società di ingegneria e architettura) del gennaio scorso, accoglie la tesi dell’obbligo della gara per affidare servizi in materia di urbanistica e stabilisce che gli incarichi professionali affidati dai comuni per la redazione dei piani regolatori o di loro varianti sono appalti di servizi e devono essere affidati nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici, con procedura ad evidenza pubblica.
Il caso su cui ha deliberato l’Autorità scaturisce dall’affidamento diretto dell’incarico di redazione di una variante del piano regolatore generale da parte del Comune di Formia per un importo di 206.000 Euro, affidato sotto forma di collaborazione autonoma per “consulenza specialistica” successivamente trasformata in “consulenza scientifica”.
I chiarimenti predisposti dal Comune che si è giustificato ritenendo che gli incarichi di consulenza non rivestono natura di contratti di appalto di servizi, ma rientrano nell’ambito dei contratti d’opera intellettuale non hanno convinto l’Autorità che ha respinto tale interpretazione precisando che tale tesi è “ormai superata dalle recenti innovazioni legislative la cui ratio consiste in una marcata riduzione dell’affidamento fiduciario degli incarichi e dei contratti pubblici in generale a vantaggio della selezione di mercato mediante confronto concorrenziale”.
A parere, quindi, dell’Autorità anche le consulenze e le collaborazioni professionali devono essere affidate con procedura comparativa ed, anche, quelle relative all’urbanistica rientrano tra quelle che devono seguire le norme dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
L’Autorità ritiene, in conclusione, che anche gli incarichi di collaborazione e consulenza possono rientare nell’alveo del Codice dei contratti pubblici se, ovviamente, le prestazioni da affidare rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 e sono, quindi, illegittimi gli affidamenti in via diretta per i quali gli enti locali rischiano un giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti.
Le consulenze e le collaborazioni professionali, in generale, devono essere affidate con procedura comparativa, ed anche quelle in materia urbanistica rientrano nel Codice dei contratti pubblici.
A cura di Paolo
Oreto
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