PROROGA ALL'1 GENNAIO 2007
06/07/2006
La legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 12 maggio
2006, approvata dal Senato in data 28 giugno scorso ma non ancora
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, contiene all'articolo 1-quater
che recita testualmente:
"Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo)" 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007".
La proroga riguarda l'applicazione del Capo V della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa alle "Norme per la sicurezza degli impianti".
Il Citato Capo V era stato più volte prorogato sino al 30/6/2006 e questa ulteriore proroga sino al 1° gennaio 2007 si è resa necessaria poiché ancora non è stata data attuazione all'articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il cui testo è qui di seguito riportato:
"13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
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"Art. 1-quater. - (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo)" 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1º gennaio 2007".
La proroga riguarda l'applicazione del Capo V della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativa alle "Norme per la sicurezza degli impianti".
Il Citato Capo V era stato più volte prorogato sino al 30/6/2006 e questa ulteriore proroga sino al 1° gennaio 2007 si è resa necessaria poiché ancora non è stata data attuazione all'articolo 11- quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il cui testo è qui di seguito riportato:
"13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
- il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- la determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)."
- Estensione del campo di applicazione a tutti gli edifici pubblici e privati, qualsiasi siua la destinazione d'uso. La legge 5 marzo 1990, n. 46 relativa solanto agli "impianti civili" viene estesa, analogamente a quanto previsto già per gli impianti elettrici, anche agli impianti relativi agli edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi;
- Attestazione SOA. Le imprese in possesso di attestazione SOA specialistiche si considerano abilitate ai sensi della legge n. 46/1990; puntualizzazione superflua inquanto tali imprese dovrebbero essere essere in possesso dell’abilitazione 46/1990;
- Albo professionale dei responsabili tecnici. E' istituito presso ogni Camera di Commercio un albo dei responsabili tecnici delle imprese impiantistiche abilitate alla n. 43/1990; si tratta di un inutile appesantimento in quanto esiste già l’albo delle imprese abilitate alla n. 46/1990;
- Dichiarazione di conformità. Tra gli allegati obbligatori scompare lo schema d'impianto;
- Misure di semplificazione per il collaudo. Il committente è esonerato dalla presentazione del progetto se richiede il collaudo dell'impianto; l'esonero si riferisce alla presentazione e non alla redazione del progetto;
- Invio della dichiarazione di conformità. Viene meno il deposito della dichiarazione di conformità presso la Camera di Commercio ma rimane l’invio allo sportello unico del Comune con un unico punto di raccolta, quindi, della documentazione del sistema edificio-impianto.
- esclusione dal campo di applicazione della 46/90 degli impianti alimentati con depositi Gpl e quelli di autoproduzione di energia elettrica;
- estensione del campo di applicazione delle nuove disposizioni di sicurezza agli impianti d’automazione per porte e cancelli, alla luce della attuale assenza per questi ultimi di controlli obbligatori;
- presentazione del progetto obbligatoria;
- cancellazione della disposizione relativa all’attivazione dell’albo degli istallatori, dal momento che le imprese hanno già un responsabile tecnico la cui abilitazione è prevista dalla 46/1990.
A cura di Paolo
Oreto
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