PROVVEDIMENTO LIMITATO AI LAVORI CONTABILIZZATI NEL 2008
20/10/2008

Il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 17 ottobre
scorso, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Altero Matteoli, ha approvato un decreto-legge
che, tra l’altro, detta misure di riequilibrio dei rapporti
contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese in caso di rilevanti
e repentine variazioni percentuali dei prezzi di materiali da
costruzione, così da evitare il blocco delle realizzazioni di opere
infrastrutturali strategiche per lo sviluppo del Paese, nonché
pesanti ricadute sui livelli occupazionali.
Il provvedimento, a differenza di quanto richiesto dalle Organizzazioni di Categoria, non prevede alcuna modifica del sistema compensativo a regime, ma si limita ad intervenire unicamente sui lavori contabilizzati nel 2008 ed Il meccanismo previsto dall’articolo 1 decreto legge fa riferimento, soltanto, alla possibilità di ottenere una compensazione che sarà applicata alla quota percentuale che supera il dieci per cento del prezzo dei singoli materiali da costruzione che saranno rilevati dal Ministero il prossimo 31 gennaio 2009.
Nell’articolo 1 del decreto-legge rubricato con “disposizioni di adeguamento dei prezzi” viene stabilito che il Ministero rileverà con propri decreti, entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali, superiori al 5%, relative al primo ed al secondo semestre 2008 dei prezzi dei materiali più significativi e che le compensazioni, in aumento o in diminuzione, scatteranno in caso di variazioni superiori al 10% nella misura eccedente la citata alea del 10% e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori con la precisazione che le variazioni semestrali potranno essere cumulate.
Per far fronte all'onere economico relativo al 2008, viene istituito un fondo di 300 milioni prelevati dal Fas (Fondo aree svantaggiate) al quale potranno accedere le amministrazioni statali in caso di insufficienza della voce stanziate nel quadro economico.
Viene precisato, altresì, che L'impresa potrà formulare istanza di compensazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di rilevamento della variazioni a condizione che sia in regola con l'esecuzione dei lavori in base al cronoprogramma.
In definitiva, quindi, Il meccanismo previsto nell’articolo 1 del decreto-legge fa riferimento alla possibilità di ottenere una compensazione che sarà applicata alla quota percentuale che supera il dieci per cento del prezzo dei singoli materiali da costruzione che saranno rilevati dal Ministero il prossimo 31 gennaio 2009, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel semestre precedente all’emanazione del decreto.
Ma il decreto legge non ha trovato d’accordo le associazioni di categoria e l’ANCE, l’AGI, l’OICE, l’ANCPL e Confindustria, hanno diffuso, ancor prima della emanazione del decreto legge hanno diffuso un comunicato stampa di protesta.
© Riproduzione riservata
Il provvedimento, a differenza di quanto richiesto dalle Organizzazioni di Categoria, non prevede alcuna modifica del sistema compensativo a regime, ma si limita ad intervenire unicamente sui lavori contabilizzati nel 2008 ed Il meccanismo previsto dall’articolo 1 decreto legge fa riferimento, soltanto, alla possibilità di ottenere una compensazione che sarà applicata alla quota percentuale che supera il dieci per cento del prezzo dei singoli materiali da costruzione che saranno rilevati dal Ministero il prossimo 31 gennaio 2009.
Nell’articolo 1 del decreto-legge rubricato con “disposizioni di adeguamento dei prezzi” viene stabilito che il Ministero rileverà con propri decreti, entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali, superiori al 5%, relative al primo ed al secondo semestre 2008 dei prezzi dei materiali più significativi e che le compensazioni, in aumento o in diminuzione, scatteranno in caso di variazioni superiori al 10% nella misura eccedente la citata alea del 10% e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori con la precisazione che le variazioni semestrali potranno essere cumulate.
Per far fronte all'onere economico relativo al 2008, viene istituito un fondo di 300 milioni prelevati dal Fas (Fondo aree svantaggiate) al quale potranno accedere le amministrazioni statali in caso di insufficienza della voce stanziate nel quadro economico.
Viene precisato, altresì, che L'impresa potrà formulare istanza di compensazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di rilevamento della variazioni a condizione che sia in regola con l'esecuzione dei lavori in base al cronoprogramma.
In definitiva, quindi, Il meccanismo previsto nell’articolo 1 del decreto-legge fa riferimento alla possibilità di ottenere una compensazione che sarà applicata alla quota percentuale che supera il dieci per cento del prezzo dei singoli materiali da costruzione che saranno rilevati dal Ministero il prossimo 31 gennaio 2009, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel semestre precedente all’emanazione del decreto.
Ma il decreto legge non ha trovato d’accordo le associazioni di categoria e l’ANCE, l’AGI, l’OICE, l’ANCPL e Confindustria, hanno diffuso, ancor prima della emanazione del decreto legge hanno diffuso un comunicato stampa di protesta.
A cura di Paolo
Oreto
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