PUBBLICATE 2 NUOVE ORDINANZE, CONTRIBUTI PER IMMOBILI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ED INDENNIZZI ATTIVITA’
23/07/2009
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio
scorso le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3789 e 3790 del 9 luglio 2009 recanti entrambe “Ulteriori
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre
disposizioni urgenti di protezione civile”.
Con l’Ordinanza n. 3789 vengono definite le procedure per poter accedere:
Nell’articolo 5 viene precisato che alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici.
Il riconoscimento dell'indennizzo è, però, subordinato al completamento dell'edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione della ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per effetto dell'evento calamitoso.
L’Ordinanza n. 3790 contiene, invece, le procedure e il modulo per richiedere al Comune il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici inagibili di categoria E ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta.
Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il contributo è riconosciuto, anche, ma fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili.
Quest’ultimo contributo sarà cumulabile con quello previsto per la riparazione della prima casa solo con quello necessario al ripristino d’immobili adibiti all’esercizio dell’impresa o della professione.
Per accedere al contributo dovrà essere presenta, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello allegato all’ordinanza stessa.
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Con l’Ordinanza n. 3789 vengono definite le procedure per poter accedere:
- ai contributi per la riparazione o ricostruzione degli immobili dichiarati inagibili ovvero per l`acquisto di una nuova abitazione
- agli indennizzi a favore delle attività produttive colpite dal sisma.
Nell’articolo 5 viene precisato che alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici.
Il riconoscimento dell'indennizzo è, però, subordinato al completamento dell'edificio entro 6 mesi dalla pubblicazione della ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per effetto dell'evento calamitoso.
L’Ordinanza n. 3790 contiene, invece, le procedure e il modulo per richiedere al Comune il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici inagibili di categoria E ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta.
Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il contributo è riconosciuto, anche, ma fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili.
Quest’ultimo contributo sarà cumulabile con quello previsto per la riparazione della prima casa solo con quello necessario al ripristino d’immobili adibiti all’esercizio dell’impresa o della professione.
Per accedere al contributo dovrà essere presenta, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello allegato all’ordinanza stessa.
A cura di Paolo
Oreto
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