PUBBLICATE LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
13/07/2009
Pubblicate le tanto attese Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici. Lo scorso 10 luglio è
stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 il
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, che
colma un vuoto normativo di quasi 3 anni.
Le linee guida fissano a livello nazionale i parametri per i servizi di certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il DM 26 giugno 2009 definisce:
Per quanto concerne il secondo punto, nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
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Le linee guida fissano a livello nazionale i parametri per i servizi di certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Il DM 26 giugno 2009 definisce:
- le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
- fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e
strumenti di chiara ed immediata comprensione:
- per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni;
- per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici;
- contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione
energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con
i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la
definizione di una procedura nazionale che comprenda:
- l'indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;
- l'individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell'edificio e al livello di approfondimento richiesto;
- la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini
Per quanto concerne il secondo punto, nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
- i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
- le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
- i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- la validità temporale massima dell'attestato;
- le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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