PUBBLICATE MODIFICHE AL DECRETO 19 FEBBRAIO 2007

28/09/2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2009 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
Il decreto in argomento apporta alcune modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008.

Il decreto è costituito da un solo articolo in cui vengono apportate alcune modifiche al citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ed in particolare vale la pena ricordare quella introdotta all’articolo 4, comma 1, lettera a) dove viene precisato che l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti negli articolo 6, 7, 8 e 9 del decreto stesso può essere sostituita non soltanto da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate ma anche esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Occorre, altresì, ricordare la modifica introdotta all’articolo 10 con l’inserimento del comma 2-bis con cui viene precisato che “Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni”.

In allegato il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed anche il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 opportunamente coordinato.

A cura di Paolo Oreto


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