PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO
31/01/2008
Sul supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale n. 24 del
29 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale”.
Giunge, così, a conclusione un iter iniziato nel giugno 2006 e segnato da ripetuti “passaggi” nelle commissioni di Camera e Senato, in Conferenza Stato-Regioni e in Consiglio di Stato.
Il nuovo decreto (trattasi del secondo decreto correttivo dopo il primo n. 284 dell’8 novembre 2006) consta di quattro articoli e di alcuni allegati.
Con l’articolo 1 vengono introdotte alcune modifiche alla parte prima del Codice introducendo gli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies e modifiche alla parte seconda del Codice sostituendo tutti gli articoli dal 4 al 36.
Con l’articolo 2 vengono introdotte modifiche puntuali alle parti terza e quarta del Codice e precisamente agli articoli 74, 101, 108, 124, 127, 147, 148, 189, 190, 193, 195, 197, 202, 203, 205, 208, 212, 214, 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 233, 234, 235, 242, 236, 258, 264, 265 e 266, vengono sostituiti gli articoli 161, 181, 183, 185, 186 e 206 e vengono introdotti i nuovi articoli 181-bis, 206-bis e 252-bis.
Con gli articoli 4 e 5, per ultimo, vendono definiti la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni transitorie e finali.
Il decreto contiene, altresì, i nuovi allegati dal I al VII alla parte II del decreto e non appena disponibile pubblicheremo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 coordinato con i due decreti correttivi.
Il decreto legislativo, nel suo complesso, contiene rilevanti novità nella gestione delle terre e rocce da scavo, nonché per i procedimenti di VIA (valutazione impatto ambientale) e VAS (valutazione ambientale strategica) ed in particolare alcuni argomenti che vengono modificati con il nuovo decreto sono:
Ricordiamo, per ultimo, che il decreto legislativo in argomento fa seguito a quello di cui al decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 con cui furono disposte:
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Giunge, così, a conclusione un iter iniziato nel giugno 2006 e segnato da ripetuti “passaggi” nelle commissioni di Camera e Senato, in Conferenza Stato-Regioni e in Consiglio di Stato.
Il nuovo decreto (trattasi del secondo decreto correttivo dopo il primo n. 284 dell’8 novembre 2006) consta di quattro articoli e di alcuni allegati.
Con l’articolo 1 vengono introdotte alcune modifiche alla parte prima del Codice introducendo gli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies e modifiche alla parte seconda del Codice sostituendo tutti gli articoli dal 4 al 36.
Con l’articolo 2 vengono introdotte modifiche puntuali alle parti terza e quarta del Codice e precisamente agli articoli 74, 101, 108, 124, 127, 147, 148, 189, 190, 193, 195, 197, 202, 203, 205, 208, 212, 214, 215, 216, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 233, 234, 235, 242, 236, 258, 264, 265 e 266, vengono sostituiti gli articoli 161, 181, 183, 185, 186 e 206 e vengono introdotti i nuovi articoli 181-bis, 206-bis e 252-bis.
Con gli articoli 4 e 5, per ultimo, vendono definiti la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni transitorie e finali.
Il decreto contiene, altresì, i nuovi allegati dal I al VII alla parte II del decreto e non appena disponibile pubblicheremo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 coordinato con i due decreti correttivi.
Il decreto legislativo, nel suo complesso, contiene rilevanti novità nella gestione delle terre e rocce da scavo, nonché per i procedimenti di VIA (valutazione impatto ambientale) e VAS (valutazione ambientale strategica) ed in particolare alcuni argomenti che vengono modificati con il nuovo decreto sono:
- valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- difesa del suolo e tutela delle acque;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- risarcimento del danno ambientale.
Ricordiamo, per ultimo, che il decreto legislativo in argomento fa seguito a quello di cui al decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 con cui furono disposte:
- la proroga delle Autorità di bacino nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo;
- la soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti;
- la proroga da sei a 12 mesi del termine per l’adeguamento dello Statuto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ai principi contenuti nel decreto, in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché quelli di libera concorrenza nelle attività di settore.
A cura di Paolo
Oreto
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