PUBBLICATO IL DPR SULLA RIORGANIZZAZIONE

07/06/2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 di ieri 6 giugno è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante "Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici"

Il riordino scaturisce dalla necessità di una rimodulazione in chiave funzionale ed organizzativa del massimo organo tecnico consultivo dello Stato, per ridefinirne la struttura e adeguarla alle variazioni delle competenze nel comparto di riferimento, diversamente distribuite tra lo Stato centrale e le autonomie locali.

Il Consiglio superiore esercita funzioni consultive ed esprime pareri:
  • di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro;
  • di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico;
  • su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.
Il Consiglio superiore esprime, altresì, obbligatoriamente parere:
  1. sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64;
  2. sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  3. sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere a) e b).
Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie è di seguito indicato:
  1. edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
  2. idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
  3. infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
  4. dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
  5. infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche;
  6. assetto del territorio, questioni ambientali;
  7. norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto .rtf