PUBBLICAZIONE DEL CENTRO STUDI CNI
13/04/2006
Obiettivo della pubblicazione redatta dal Centro studi del
Consiglio nazionale degli ingegneri è quello di esaminare la natura
e l'oggetto della polizza assicurativa in favore del progettista
dipendente pubblico prevista dal combinato disposto di cui all'art.
17, 3° comma, della Legge 109/1994 e dall'art. 106 del D.P.R. n.
554/99, recentemente arricchito dalla complessa disciplina di
dettaglio derivante dallo schema 2.1 del D.M. 12.03.2004, n.
123.
Il dipendente pubblico incaricato dell'attività di progettazione integra da un lato la "classica" e generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 del Codice civile e dall'altro quella - propria dei dipendenti pubblici - di natura amministrativa per i danni arrecati, direttamente o indirettamente, all'amministrazione pubblica. Proprio la doppia natura, civile ed amministrativa, della responsabilità del progettista dipendente crea non poche difficoltà ai tentativi di definizione dell'oggetto specifico della polizza prevista dall'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 e dal relativo D.M. n. 123/2003.
In verità, il dettato normativo e la sua analisi logico sistematica, lascia trasparire il fatto che la polizza in questione copre il dipendente progettista per i soli profili afferenti alla responsabilità amministrativa verso la pubblica amministrazione e non anche per quelli relativi alla responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
In particolare, l'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 circoscrive la copertura assicurativa ai soli "maggiori costi" dovuti alle varianti di cui all'art. 25 lett. d) della L. n. 109/1994; "maggiori costi" espressamente definiti dall'art. 105, 2° comma, del DPR n. 554/99 come "la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni".
La norma in esame chiarisce senza ombra di dubbio la portata della garanzia assicurativa in questione, che non può estendersi a tutelare i rapporti tra progettista dipendente ed i terzi eventualmente danneggiati. Allorché il terzo intenda agire direttamente contro il dipendente per i danni cagionatigli da un errore di progettazione, quest'ultimo non potrà avvalersi della copertura assicurativa della polizza di cui all'art. 106.
Così configurata, peraltro, la polizza assicurativa non contrasta con quel costante orientamento della giurisprudenza contabile che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di sostenere l'onere di polizze assicurative che coprano i rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa dei propri dipendenti. È, forse, proprio dall'esigenza di aggirare tale divieto che scaturisce una ulteriore aporia del contenuto dell'art. 106 citato il quale, contrariamente a quanto disposto dalla Legge 109/94, prevede in favore del dipendente il solo "rimborso" dei costi della polizza che, pertanto, questi sarà costretto ad anticipare.
Anche lo schema di polizza di cui al punto 2.1 del D.M. 12.03.2004, n. 123 risente delle incertezze derivanti dall'interpretazione del contesto normativo di riferimento, a cominciare dall'esatta individuazione del suo oggetto, definito come di "responsabilità civile". Il riferimento è palesemente impreciso alla luce del quadro normativo di riferimento; le disposizioni del D.M. n.123/2004, peraltro, definiscono requisiti procedurali particolarmente stringenti (attinenti in particolare alla notificazione dei sinistri ed ai termini di scadenza della polizza), difficilmente conciliabili con la realtà operativa dei lavori pubblici.
La "prassi" evidenzia una risposta alquanto "fredda" delle compagnie di assicurazione, che quasi in nessun caso hanno predisposto polizze specificamente destinate ai progettisti dipendenti.
Al fine di verificare la risposta delle Compagnie assicurative rispetto al "nuovo" mercato delle polizze assicurative a favore dei dipendenti pubblici incaricati dell'attività di progettazione, nel mese di febbraio 2006 sono state contattate le direzioni delle principali compagnie assicurative operanti in Italia, anche se in alcuni casi, su indicazione delle direzioni medesime, le informazioni sono state fornite dalle agenzie dislocate sul territorio.
Alla richiesta hanno risposto 14 compagnie assicurative che, in base ai dati forniti dall'ANIA, coprono quasi il 60% del mercato RC Generale in Italia (i rispettivi gruppi arrivano a circa il 90%); tali compagnie sono:
La tendenza compagnie di assicurazioni sì come emersa dall'indagine è quella di "isolare" i rischi connessi ad una polizza per il singolo progetto sì come richiesta dalla Legge Merloni, inquadrandola nell'ambito di una più generale copertura assicurativa diretta a coprire la responsabilità civile del progettista; i rischi connessi all'attività di progettazione sono evidentemente reputati elevati dagli assicuratori che, dunque, per ricercare un equilibrio fra premi e sinistro sono portati a sviluppare e fare leva sul principio di mutualità.
Si fa in particolare riferimento all'AEC Broker del gruppo Lloyd's, che costituisce tuttora l'unico soggetto del settore ad aver predisposto una specifica polizza per il dipendente progettista, autonoma dalla generale polizza per la copertura della responsabilità del dipendente pubblico.
La polizza generale presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:
© Riproduzione riservata
Il dipendente pubblico incaricato dell'attività di progettazione integra da un lato la "classica" e generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 del Codice civile e dall'altro quella - propria dei dipendenti pubblici - di natura amministrativa per i danni arrecati, direttamente o indirettamente, all'amministrazione pubblica. Proprio la doppia natura, civile ed amministrativa, della responsabilità del progettista dipendente crea non poche difficoltà ai tentativi di definizione dell'oggetto specifico della polizza prevista dall'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 e dal relativo D.M. n. 123/2003.
In verità, il dettato normativo e la sua analisi logico sistematica, lascia trasparire il fatto che la polizza in questione copre il dipendente progettista per i soli profili afferenti alla responsabilità amministrativa verso la pubblica amministrazione e non anche per quelli relativi alla responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
In particolare, l'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 circoscrive la copertura assicurativa ai soli "maggiori costi" dovuti alle varianti di cui all'art. 25 lett. d) della L. n. 109/1994; "maggiori costi" espressamente definiti dall'art. 105, 2° comma, del DPR n. 554/99 come "la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni".
La norma in esame chiarisce senza ombra di dubbio la portata della garanzia assicurativa in questione, che non può estendersi a tutelare i rapporti tra progettista dipendente ed i terzi eventualmente danneggiati. Allorché il terzo intenda agire direttamente contro il dipendente per i danni cagionatigli da un errore di progettazione, quest'ultimo non potrà avvalersi della copertura assicurativa della polizza di cui all'art. 106.
Così configurata, peraltro, la polizza assicurativa non contrasta con quel costante orientamento della giurisprudenza contabile che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di sostenere l'onere di polizze assicurative che coprano i rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa dei propri dipendenti. È, forse, proprio dall'esigenza di aggirare tale divieto che scaturisce una ulteriore aporia del contenuto dell'art. 106 citato il quale, contrariamente a quanto disposto dalla Legge 109/94, prevede in favore del dipendente il solo "rimborso" dei costi della polizza che, pertanto, questi sarà costretto ad anticipare.
Anche lo schema di polizza di cui al punto 2.1 del D.M. 12.03.2004, n. 123 risente delle incertezze derivanti dall'interpretazione del contesto normativo di riferimento, a cominciare dall'esatta individuazione del suo oggetto, definito come di "responsabilità civile". Il riferimento è palesemente impreciso alla luce del quadro normativo di riferimento; le disposizioni del D.M. n.123/2004, peraltro, definiscono requisiti procedurali particolarmente stringenti (attinenti in particolare alla notificazione dei sinistri ed ai termini di scadenza della polizza), difficilmente conciliabili con la realtà operativa dei lavori pubblici.
La "prassi" evidenzia una risposta alquanto "fredda" delle compagnie di assicurazione, che quasi in nessun caso hanno predisposto polizze specificamente destinate ai progettisti dipendenti.
Al fine di verificare la risposta delle Compagnie assicurative rispetto al "nuovo" mercato delle polizze assicurative a favore dei dipendenti pubblici incaricati dell'attività di progettazione, nel mese di febbraio 2006 sono state contattate le direzioni delle principali compagnie assicurative operanti in Italia, anche se in alcuni casi, su indicazione delle direzioni medesime, le informazioni sono state fornite dalle agenzie dislocate sul territorio.
Alla richiesta hanno risposto 14 compagnie assicurative che, in base ai dati forniti dall'ANIA, coprono quasi il 60% del mercato RC Generale in Italia (i rispettivi gruppi arrivano a circa il 90%); tali compagnie sono:
- Assicurazioni Generali;
- Ina - Assitalia;
- Milano assicurazioni - MAA;
- Meieaurora - Winterthur;
- Lloyd's (tramite AEC Broker);
- Compagnia Ass. Unipol;
- Società Reale Mutua;
- Axa Assicurazioni;
- Toro Assicurazioni;
- Società Cattolica;
- Zurigo;
- Carige Assicurazioni;
- Allianza Subalpina.
La tendenza compagnie di assicurazioni sì come emersa dall'indagine è quella di "isolare" i rischi connessi ad una polizza per il singolo progetto sì come richiesta dalla Legge Merloni, inquadrandola nell'ambito di una più generale copertura assicurativa diretta a coprire la responsabilità civile del progettista; i rischi connessi all'attività di progettazione sono evidentemente reputati elevati dagli assicuratori che, dunque, per ricercare un equilibrio fra premi e sinistro sono portati a sviluppare e fare leva sul principio di mutualità.
Si fa in particolare riferimento all'AEC Broker del gruppo Lloyd's, che costituisce tuttora l'unico soggetto del settore ad aver predisposto una specifica polizza per il dipendente progettista, autonoma dalla generale polizza per la copertura della responsabilità del dipendente pubblico.
La polizza generale presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:
- garanzia di tipo "claims made"; per le richieste di indennizzo avanzate nei confronti dell'assicurato e notificati agli assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura;
- attività pregresse; è prevista anche una copertura per le attività pregresse pari rispettivamente a 2 anni, 5 o illimitatamente prima della data di effetto dell'assicurazione;
- massimale unico da 500 mila 3 milioni di euro per qualsiasi tipologia di danno (danni diretti, consequenziali e indiretti);
- copertura Base "all risks" di responsabilità patrimoniale e professionale per : qualsiasi attività rientrante nelle competenze dei tecnici operanti per qualunque Ente pubblico soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti nonché tutte le aziende o le strutture alle quali si applica la Legge Merloni; qualsiasi tipologia di opera e per qualsiasi valore; spese legali civili e penali sostenute dall'assicurato in caso di danno.
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