PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
04/05/2006
Il 1° luglio entrerà in vigore il Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato sul supplemento
ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2006.
Il nuovo codice, che consta di ben 257 articoli e 21 allegati, recepisce nella Repubblica Italiana le due direttive 2004/17/CE e 2004/CE/18, come è messo ben in evidenza nella titolazione del decreto legislativo stesso e contemporaneamente mette ordine nel corpo normativo relativo ai lavori pubblici realizzando un codice che abroga ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.
In linea teorica il Codice dovrà, quindi, essere applicato a tutti quei lavori i cui bandi ed avvisi vengono pubblicati dopo il 1° luglio mentre nel caso di contratti per i quali non è necessaria la pubblicità, il Codice dovrà essere utilizzato per tutti i contratti per i quali alla data del 1° luglio non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Ma in realtà si tratta di un provvedimento che avrà una fase transitoria molto complessa e lunga in quanto per entrare definitivamente a regime dovranno essere emanati il nuovo Capiutolato generale d’appalto ed il nuovo Regolamento che sostituiranno:
Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che la legge n. 109/1994, il DLGS n. 157/1995 (appalti di servizi) ed il DLGS 358/1992 (forniture) e di forniture dall’1 luglio 2006 vengono abrogati, entrerà in vigore il nuovo Codice ed immaginiamo già i problemi applicativi che sorgeranno e che porteranno le Stazioni appaltanti o a verificare, di vota in volta, se le precedenti norme sono coerenti con quelle del nuovo Codice e, quindi, possano trovare ancora applicazione.
Vale la pena, poi, precisare che alcune norme, tra le quali quelle:
Con file allegato il testo del Codice pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
© Riproduzione riservata
Il nuovo codice, che consta di ben 257 articoli e 21 allegati, recepisce nella Repubblica Italiana le due direttive 2004/17/CE e 2004/CE/18, come è messo ben in evidenza nella titolazione del decreto legislativo stesso e contemporaneamente mette ordine nel corpo normativo relativo ai lavori pubblici realizzando un codice che abroga ben 29 tra leggi, decreti e regolamenti (tra le altre la legge n. 109/1994) ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 altre disposizioni di legge.
In linea teorica il Codice dovrà, quindi, essere applicato a tutti quei lavori i cui bandi ed avvisi vengono pubblicati dopo il 1° luglio mentre nel caso di contratti per i quali non è necessaria la pubblicità, il Codice dovrà essere utilizzato per tutti i contratti per i quali alla data del 1° luglio non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Ma in realtà si tratta di un provvedimento che avrà una fase transitoria molto complessa e lunga in quanto per entrare definitivamente a regime dovranno essere emanati il nuovo Capiutolato generale d’appalto ed il nuovo Regolamento che sostituiranno:
- il Capitolato generale d’appalto di cui al DM n. 145/2000;
- il precedente DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge n. 109/1994);
- ed il DPR n. 34/2000 (regole sulla qualificazione delle imprese).
Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che la legge n. 109/1994, il DLGS n. 157/1995 (appalti di servizi) ed il DLGS 358/1992 (forniture) e di forniture dall’1 luglio 2006 vengono abrogati, entrerà in vigore il nuovo Codice ed immaginiamo già i problemi applicativi che sorgeranno e che porteranno le Stazioni appaltanti o a verificare, di vota in volta, se le precedenti norme sono coerenti con quelle del nuovo Codice e, quindi, possano trovare ancora applicazione.
Vale la pena, poi, precisare che alcune norme, tra le quali quelle:
- relative alle novità in materia di lavori, servizi e forniture affidati in economia;
- le norme di cui all’articolo 240 sull’accordo bonario;
- non entreranno in vigore subito ma tra un anno.
Con file allegato il testo del Codice pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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