Pagamento onorari e rilascio dei titoli abilitativi, la Sicilia discute il Ddl a tutela dei professionisti
15/10/2018
Anche la Sicilia potrà avere la sua norma a tutela del lavoro dei professionisti. L'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) discuterà, infatti, il prossimo 17 ottobre 2018 il disegno di legge recante "Disposizioni relative alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o di ogni altro provvedimento propedeutico" che in due articoli si propone di risolvere uno dei maggiori problemi dei professionisti: i pagamenti.
Dopo la soluzione trovata dalla Regione Calabria con la pubblicazione della legge 3 agosto 2018, n. 25 recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” e successivamente della Circolare 6 settembre 2018, prot. 297709/SIAR avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alla legge regionale n. 25/2018. Comunicazioni, il disegno di legge siciliano vincola il rilascio di ogni titolo abilitativo edilizio e di ogni altro provvedimento autorizzativo al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (che recepisce in Sicilia il Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001) e concordate dal contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente.
Diversamente da come strutturato in Calabria (leggi articolo), in Sicilia sarà previsto (sempre che il Ddl superi l'esame dell'ARS) che lo Sportello unico per l'edilizia, nonché tutti gli altri enti terzi che intervengono con atti endoprocedimentali, Soprintendenza, Genio Civile, etc., acquisisca, prima del rilascio del provvedimento di competenza, un'autocertificazione, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A al ddl, rilasciata dai professionisti incaricati sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente.
La validità dei titoli edilizi relativi a procedimenti di CILA e SCIA resta subordinata alla produzione da parte dell'avente titolo, entro 15 giorni dall'avvenuto deposito della documentazione progettuale presso lo sportello unico dell'edilizia, di autocertificazione di pagamento rilasciata dal professionista, secondo il modello di cui all'ALLEGATO A al ddl, relativa alle prestazioni professionali eseguite.
Con la comunicazione di fine lavori relativa ai suddetti titoli abilitativi, il comune acquisisce ulteriore autocertificazione di pagamento rilasciata dai professionisti incaricati della direzione dei lavori e di ogni altra prestazione professionale prevista dalla normativa vigente necessaria a dare attuazione alle fasi di esecuzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, regolare esecuzione, etc..
Qualora durante il corso dei lavori i titolari di titoli abilitativi provvedano alla sostituzione dei professionisti incaricati, la comunicazione al Comune della nomina del nuovo tecnico incaricato è corredata dall'autocertificazione di pagamento rilasciata dal tecnico sostituito relativa al saldo delle spettanze professionali. Resta salva l'ipotesi di contenzioso tra committente e professionista, in tal caso deve esser prodotta copia dell'atto giudiziario.
La segnalazione certificata di agibilità (art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) assume efficacia se corredata da tutta la documentazione suddetta oltre l'autocertificazione di avvenuto pagamento rilasciata dal professionista incaricato relativa alle ulteriori prestazioni professionali necessarie per la definizione della SCA, pratiche catastali, APE, etc., tali obblighi restano invariati nel caso di subentro di altro professionista, diverso dal direttore dei lavori, incaricato per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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