Parametri gare di progettazione: In attesa della Corte dei Conti

18/11/2013

Il Decreto Parametri bis predisposto in riferimento all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 (decreto Liberalizzazioni) convertito dalla legge n. 27/2012 come modificato dall’articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 83/2012 (decreto Sviluppo) convertito dalla legge n. 134/2012 è stato, finalmente, siglato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e dal Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ed è adesso all'attenzione della Corte dei Conti che deve registrarlo, previa verifica di legittimità, prima di inviarlo alla Gazzetta Ufficiale per la successiva pubblicazione ed entrata in vigore.

Tralasciamo il lungo iter (vari passaggi ai consigli nazionali delle professioni tecniche, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, all’Autorità di vigilanza ed ai Ministeri competenti) che ha portanto a distanza di quasi due anni all’approvazione (speriamo, ormai, definitiva) da parte dei due Ministeri competenti del decreto per evidenziare che il testo definitivo inviato alla Corte dei Conti per la registrazione contiene alcune modifiche introdotte dopo l’ultimo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici.

Tra le modifiche introdotte evidenziamo quella del comma 4 dell’articolo 1 nel senso che “il corrispettivo non deve (e non più “non può”) determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Nulla viene detto in riferimento al soggetto che deve controllare che il corrispettivo non determini importi a base d’asta superiori a quello derivanti dall’applicazione del D.M. 4/4/2001 e della legge 143/1949 per gli onorari non previsti dal citato D.M. 4/4/2001.

In pratica i due Ministeri non hanno tenuto conto del parere del Consiglio di Stato che (condividendo la richiesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblici) aveva chiesto l'inserimento nell'articolo 1 del provvedimento di un ulteriore comma in cui doveva essere affermato la competenza della stazione appaltante sulla verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del corrispettivo sulla necessità che lo stesso non determini un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.
Il Consiglio di Stato aveva ritenuto opportuna una ulteriore riflessione sulla questione da parte del Ministero, reputando validi i suggerimenti del Consiglio superiore LLP e dell’Autorità ed aveva chiesto l'inserimento nel citato articolo 1 di un ulteriore comma 5 così formulato: "Il rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione appaltante". Ma i due Ministeri competenti non hanno ritenuto, evidentemente, necessario adeguarsi al parere del Consiglio di Stato.

Facciamo, per ultimo, notare come dal testo dell’articolo 9, comma 2 dal citato decreto-legge n. 1/2012, nell’ultimo periodo introdotto dal decreto-legge n.83/2012 viene precisato che “ ……. si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;……”.
Ci sarebbe da capire se tali nuovi parametri siano obbligatori come sembrerebbe dal tenore dell’ultino priodo del citato comma 2 dell’art. 9 o se, invece valga quanto disposto dall’articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti dove viene affermato che “Icorrispettivi ………. possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti, quali criterio o nbase di rifermento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento” .
Ma sembra che il legislatore faccia di tutto per rendere le norme poco chiare e siamo certi che su quest’ultimo argomento si apriranno nuove discussioni con chi riterrà i nuovi parametri obbligatori e chi, invece, li riterrà facoltativamente applicabili.

A cura di arch. Paolo Oreto



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