Partecipazione alle gare: emanata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la determinazione n. 1 del 2010
17/02/2010
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha emanato lo scorso 12 gennaio la
determinazione n. 1/2010 avente per oggetto "Requisiti di
ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi. ".
Il provvedimento offre agli operatori del mercato le indicazioni per una corretta interpretazione sulla normativa che regola i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche e con la stessa l'AVCP risponde alle esigenze delle imprese e delle amministrazioni di rivisitare la materia delle così dette "cause di esclusione dalle gare", contenute cui nell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, , in considerazione delle ultime innovazioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 che hanno pesantemente modificato il citato articolo 38 (con l'introduzione delle lettere m-ter ed m-quater nel comma 1, con l'introduzione del comma 1-bis e con la modifica del comma 2) e delle incertezze interpretative che ne derivano.
"La verifica del possesso dei requisiti posti a garanzia dell'affidabilità morale e professionale dei concorrenti - ha dichiarato il Presidente del'AVCP, Luigi Giampaolino commentando la determinazione - sono la garanzia per una reale selezione del mercato, per la piena concorrenza e la trasparenza. Il controllo dei requisiti posseduti favorisce e premia i soggetti imprenditoriali virtuosi, oltre a garantire i committenti pubblici e quindi la qualità dei servizi offerti ai cittadini.".
Tra le tante problematiche affrontate nel documento, sono particolarmente importanti quelle sulla "falsa dichiarazione in gara", le cui norme prevedono una sanzione interdittiva di un anno per le imprese che non dichiarano il vero sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. In caso di falsa dichiarazione da parte delle imprese la sanzione scatta a seguito dell'annotazione sul casellario informatico dell'Autorità. Tuttavia, tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall'annotazione, l'AVCP ha previsto un contraddittorio preventivo all'annotazione stessa, in linea con i principi comunitari ed in particolare con il principio di proporzionalità, e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio e del giusto procedimento.
"L'orientamento dell'Autorità - ha spiegato Giampaolino - è quello di garantire la migliore qualità delle imprese concorrenti, ed evitare che le cause di esclusione portino ad un eccessivo irrigidimento del mercato degli appalti pubblici o ad una ingiustificata discriminazione tra imprese.".
La determinazione fa seguito ad una consultazione on line aperta a tutti e ad una audizione presso il Consiglio dell'Autorità, nella quale l'AVCP stessa aveva coinvolto le categorie e le amministrazioni interessate.
L'Autorità aveva predisposto il documento base successivamente al quale hanno depositato, nel corso dell'audizione svoltasi presso l'Autortà stessa in data 11 novembre 2009, una propria documentazione i seguenti soggetti:
La determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 è suddivisa nei seguenti capitoli:
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Il provvedimento offre agli operatori del mercato le indicazioni per una corretta interpretazione sulla normativa che regola i requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche e con la stessa l'AVCP risponde alle esigenze delle imprese e delle amministrazioni di rivisitare la materia delle così dette "cause di esclusione dalle gare", contenute cui nell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, , in considerazione delle ultime innovazioni introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 che hanno pesantemente modificato il citato articolo 38 (con l'introduzione delle lettere m-ter ed m-quater nel comma 1, con l'introduzione del comma 1-bis e con la modifica del comma 2) e delle incertezze interpretative che ne derivano.
"La verifica del possesso dei requisiti posti a garanzia dell'affidabilità morale e professionale dei concorrenti - ha dichiarato il Presidente del'AVCP, Luigi Giampaolino commentando la determinazione - sono la garanzia per una reale selezione del mercato, per la piena concorrenza e la trasparenza. Il controllo dei requisiti posseduti favorisce e premia i soggetti imprenditoriali virtuosi, oltre a garantire i committenti pubblici e quindi la qualità dei servizi offerti ai cittadini.".
Tra le tante problematiche affrontate nel documento, sono particolarmente importanti quelle sulla "falsa dichiarazione in gara", le cui norme prevedono una sanzione interdittiva di un anno per le imprese che non dichiarano il vero sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. In caso di falsa dichiarazione da parte delle imprese la sanzione scatta a seguito dell'annotazione sul casellario informatico dell'Autorità. Tuttavia, tenuto conto delle rilevanti conseguenze derivanti dall'annotazione, l'AVCP ha previsto un contraddittorio preventivo all'annotazione stessa, in linea con i principi comunitari ed in particolare con il principio di proporzionalità, e nel rispetto dei principi di legalità, del contraddittorio e del giusto procedimento.
"L'orientamento dell'Autorità - ha spiegato Giampaolino - è quello di garantire la migliore qualità delle imprese concorrenti, ed evitare che le cause di esclusione portino ad un eccessivo irrigidimento del mercato degli appalti pubblici o ad una ingiustificata discriminazione tra imprese.".
La determinazione fa seguito ad una consultazione on line aperta a tutti e ad una audizione presso il Consiglio dell'Autorità, nella quale l'AVCP stessa aveva coinvolto le categorie e le amministrazioni interessate.
L'Autorità aveva predisposto il documento base successivamente al quale hanno depositato, nel corso dell'audizione svoltasi presso l'Autortà stessa in data 11 novembre 2009, una propria documentazione i seguenti soggetti:
- AGI - Associazione Imprese Generali
- ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
- ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
- ANCI Emilia Romagna - Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia Romagna
- ANCPL - Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro
- ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili
- ASI - Associazione Soa Italiane
- ASSOIMMOBILIARE - Associazione dell'Industria Immobiliare
- CONFINDUSTRIA
- CONFSERVIZI - Asstra - Federambiente - Federutility
- CONSIP S.p.A.
- IGI - Istituto Grandi Infrastrutture
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero dell'Interno
- UNIONSOA - Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione.
La determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 è suddivisa nei seguenti capitoli:
- 1. Premessa
- 2. Inquadramento generale
- 3. Stato di fallimento o procedure analoghe (articolo 38, comma 1, lett. a)
- 4. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett. b)
- 5. Sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo 38, comma 1, lett. c)
- 6. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett. d)
- 7. Violazioni in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro (articolo 38, comma 1, lett. E)
- 8. Negligenza ed errori gravi nell'attività professionale (articolo 38, comma 1, lett. f)
- 9. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g)
- 10. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h)
- 11. Irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett. i)
- 12. Normativa sul collocamento dei soggetti disabili (articolo 38, comma 1, lett. l)
- 13. Sanzioni interdittive (articolo 38, comma 1, lett. m)
- 14. Sospensione o revoca dell'attestazione SOA (articolo 38, comma 1, lett. m-bis)
- 15. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-ter)
- 16. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (articolo 38, comma 1, lett. m-quater)
A cura di Paolo
Oreto
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