Patente a punti per l’edilizia: Ecco il Regolamento
08/11/2013
Sembra che sia in dirittura di arrivo il Regolamento per la
qualificazione delle Imprese previsto dall’articolo 6, comma 8,
lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In verità avrebbe dovuto essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81 e, quindi, entro il 15 maggio 2008.
Il Regolamento individua le caratteristiche, attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, delle quali le imprese ed i lavoratori autonomi devono essere in possesso per avere titolo preferenziale alla partecipazione di gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Con riferimento al settore edile il regolamento individua le modalità di attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nel settore di un punteggio iniziale che consenta la verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi a operare in edilizia in condizioni che garantiscano la salute e sicurezza degli operatori, le casuali e le modalità delle eventuali decurtazioni del punteggio iniziale e quelle della attribuzione di nuovi punteggi in caso di decurtazione.
Le imprese del settore edile prive del punteggio iniziale non possono svolgere attività di appalto, subappalto o somministrazione o mediante contratto d’opera o che rientrino tra quelle di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
Nelle Camere di Commercio è istituita una Sezione Speciale per l’edilizia, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione e la loro permanenza nel tempo con riferimento alle imprese o ai lavoratori autonomi. Lo svolgimento delle attività da parte di imprese o lavoratori autonomi è subordinato alla iscrizione alla Sezione Camera di Commercio, previa dimostrazione del possesso dei requisiti che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.
. La Sezione Speciale per l’edilizia rilascia, anche previe verifiche presso la cassa edile territoriale la patente professionale a puntidi cui all’articolo 27, comma 1-bis, del d. lgs. n. 81/2008.
Il punteggio della patente professionale, comprensivo del valore attribuito inizialmente, verrà segnato in un apposito riquadro DURC, il quale assume la funzione di attestato per la patente professionale.
Alle imprese o ai lavoratori autonomi che alla data di pubblicazione del decreto sono già iscritti alla Camera di Commercio e posseggono l’attestazione SOA viene rilasciata la patente professionale, purché siano in regola con i requisiti per il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
Alle imprese o ai lavoratori autonomi che non posseggono l’attestazione SOA viene rilasciata la patente professionale, purché siano in possesso dei requisiti di qualificazione e in regola con i requisiti per il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
In allegato lo schema di regolamento.
© Riproduzione riservata
In verità avrebbe dovuto essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81 e, quindi, entro il 15 maggio 2008.
Il Regolamento individua le caratteristiche, attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, delle quali le imprese ed i lavoratori autonomi devono essere in possesso per avere titolo preferenziale alla partecipazione di gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Con riferimento al settore edile il regolamento individua le modalità di attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nel settore di un punteggio iniziale che consenta la verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi a operare in edilizia in condizioni che garantiscano la salute e sicurezza degli operatori, le casuali e le modalità delle eventuali decurtazioni del punteggio iniziale e quelle della attribuzione di nuovi punteggi in caso di decurtazione.
Le imprese del settore edile prive del punteggio iniziale non possono svolgere attività di appalto, subappalto o somministrazione o mediante contratto d’opera o che rientrino tra quelle di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
Nelle Camere di Commercio è istituita una Sezione Speciale per l’edilizia, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione e la loro permanenza nel tempo con riferimento alle imprese o ai lavoratori autonomi. Lo svolgimento delle attività da parte di imprese o lavoratori autonomi è subordinato alla iscrizione alla Sezione Camera di Commercio, previa dimostrazione del possesso dei requisiti che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.
. La Sezione Speciale per l’edilizia rilascia, anche previe verifiche presso la cassa edile territoriale la patente professionale a puntidi cui all’articolo 27, comma 1-bis, del d. lgs. n. 81/2008.
Il punteggio della patente professionale, comprensivo del valore attribuito inizialmente, verrà segnato in un apposito riquadro DURC, il quale assume la funzione di attestato per la patente professionale.
Alle imprese o ai lavoratori autonomi che alla data di pubblicazione del decreto sono già iscritti alla Camera di Commercio e posseggono l’attestazione SOA viene rilasciata la patente professionale, purché siano in regola con i requisiti per il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
Alle imprese o ai lavoratori autonomi che non posseggono l’attestazione SOA viene rilasciata la patente professionale, purché siano in possesso dei requisiti di qualificazione e in regola con i requisiti per il rilascio del DURC ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
In allegato lo schema di regolamento.
A cura di Gabriele
Bivona
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